Sentenza n. 1159/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del T.F.S. mediante l'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre agli accessori. L'I.N.P.S., dopo avere inizialmente rappresentato di attendere istruzioni operative, ha comunicato che il beneficio sarebbe stato riconosciuto in via amministrativa soltanto ai dipendenti cessati per limiti di età, decesso o invalidità, mentre per i cessati a domanda sarebbe stata necessaria una sentenza favorevole. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione del Ministero, poiché l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale; il Ministero, pur dovendo eventualmente trasmettere dati relativi all'anzianità e alla posizione economica, svolge soltanto attività interna di collaborazione. Il Ministero è stato quindi estromesso dal giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al dipendente cessato a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'abrogazione, ad opera del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della formulazione originaria più restrittiva; la disciplina limitativa deve invece ritenersi abrogata. L'art. 6-bis, mantenuto fermo dall'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, costituisce la disciplina applicabile al calcolo dell'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell'art. 6-bis non è decadenziale: è un onere rilevante soltanto ai fini della decorrenza del collocamento a riposo. L'I.N.P.S. è stato condannato a riliquidare il T.F.S. includendo i sei scatti e a corrispondere gli accessori, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. Le spese sono state poste a carico dell'I.N.P.S. e compensate nei rapporti con il Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
«ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita»; «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile»
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali anche al personale che chiede il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ai fini del calcolo della buonuscita. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
Ha esteso l'istituto dei sei scatti al personale della Polizia di Stato e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
«continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472»
Mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6-bis al trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare, confermando la perdurante disciplina dei sei scatti.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disciplina che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso è stata ritenuta abrogata e non suscettibile di riviviscenza nella formulazione originaria.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione da parte del Codice dell'ordinamento militare non comporta la riviviscenza della disposizione previgente da essa sostituita.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Gli accessori sulle somme dovute sono costituiti dagli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a fondare il regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali, con corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il dipendente della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile ha diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia senza distinzione tra appartenenti all'ordinamento civile e all'ordinamento militare, quando ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dalla disposizione.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata quando la materia sia stata successivamente regolata dall'ordinamento; nel caso esaminato, la disciplina limitativa dei sei scatti è stata ritenuta abrogata e non nuovamente vigente.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine decadenziale per il diritto ai sei scatti, ma un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo.
- La legittimazione passiva nel giudizio relativo alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita spetta all'ente previdenziale obbligato al pagamento; l'amministrazione di appartenenza, che si limita a trasmettere dati utili alla liquidazione, non è legittimata passivamente e deve essere estromessa.
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