Cassazione Penale, Sentenza n. 23312/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per più capi con continuazione. I principali motivi contestati: 1) illegittimità della confisca disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per equivalente, poiché la confisca non sarebbe stata prevista nell'accordo e richiederebbe motivazione approfondita; 2) illegittimità della confisca per il solo reato satellite (art. 5 d.lgs. 74/2000) in presenza di continuazione con reato più grave (art. 8/10 d.lgs. 74/2000) per il quale il giudice precedente non aveva disposto confisca; 3) vizio di motivazione e travisamento della prova nella quantificazione del profitto del reato e nell'accertamento dell'imposta evasa (anno 2011); 4) illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. posto che la pena applicata nel giudizio di patteggiamento era di mesi sei.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le prospettazioni. Fondamenti principali: - il rimedio per la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è ammesso in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; la confisca può essere impugnata nei limiti indicati; - la motivazione sulla confisca del profitto (importo pari all'imposta evasa di C 448.764,60) è ritenuta congrua e sufficiente; - è pacifico che l'art. 12-bis impone la confisca del profitto per i reati tributari anche se si tratta di reati satelliti in continuazione: l'obbligatorietà della confisca non è limitata al reato ritenuto "più grave" e quindi era legittimo disporre la confisca per il solo reato per il quale era quantificabile il profitto; - la quantificazione e gli accertamenti sul reddito/imposta evasa sono considerati regolari e non viziati nel modo denunciato; - è legittima la condanna alle spese processuali anche quando la pena concordata è inferiore a due anni se, per effetto della continuazione con precedente condanna definitiva, la pena complessiva supera i due anni. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ricorda i limiti di impugnabilità della sentenza emessa in tale rito e le modalità di motivazione quando il giudice dispone misure non concordate.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Prevede l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo del reato per i reati tributari; la Corte interpreta la norma come applicabile anche ai reati "satellite" in continuazione e legittima la confisca anche per equivalente quando il profitto non è aggredibile direttamente.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento al reato contestato (omessa presentazione della dichiarazione); la Corte ha ritenuto che per questo reato fosse quantificabile il profitto corrispondente all'imposta evasa, giustificando la confisca.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento al reato di emissione di fatture false; la Corte ha rilevato che, non essendo quantificabile il prezzo del reato per quel capo, l'assenza di confisca per quel reato non pregiudica la confisca per il reato satellite per il quale il profitto è quantificato.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Ulteriore riferimento normativo ai reati tributari oggetto di giudizio; citato nel contesto della pluralità di capi giudicati in continuazione.
art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali; la Corte afferma la legittimità della condanna alle spese anche nei patteggiamenti quando la pena complessiva (per effetto della continuazione) supera determinati limiti.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: motivi attinenti all'espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica e illegalità della pena o misura di sicurezza.
art. 448 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'impugnabilità delle misure disposte in sentenza di patteggiamento; la Corte sottolinea che certe statuizioni non sono impugnabili in appello ma possono essere dedotte in cassazione per vizio di motivazione.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per la possibilità di impugnare per vizio di motivazione le statuizioni sulla misura non concordata nelle sentenze di patteggiamento; la Corte ha comunque ritenuto il motivo relativo alla motivazione sulla confisca infondato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione; qui applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri applicabili per il liquido equitativo delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella presentazione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è ammesso solo nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p.: espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica e illegalità della pena/ misura di sicurezza.
- La confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria per il profitto del reato tributario e può essere disposta anche per i reati "satellite" in continuazione, indipendentemente dall'applicazione della confisca per il reato ritenuto "più grave", purché il profitto sia quantificabile.
- Quando la confisca non è possibile in via diretta, è legittima la confisca per equivalente (di valore) sui beni dell'imputato, previa motivazione adeguata; se la confisca non è parte dell'accordo, la motivazione deve essere più articolata rispetto alla tipica motivazione del patteggiamento.
- La quantificazione del profitto (es. imposta evasa) deve risultare motivata; tuttavia, se il giudice fornisce congrua motivazione e i calcoli sono supportati, la Cassazione tende a ritenere tali accertamenti fondati, respingendo censure generiche di "travisamento della prova".
- La condanna al pagamento delle spese processuali è compatibile con il patteggiamento anche se la pena concordata è inferiore a due anni, qualora la pena complessiva determinata dalla continuazione con precedenti condanne superi la soglia rilevante.
- Se la confisca o altra misura non concordata è ritenuta illegale in Cassazione, l'illegalità può comportare l'annullamento della sentenza di patteggiamento; perciò il giudice deve motivare adeguatamente le misure non previste dall'accordo.
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