Sentenza n. 744/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 1477/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1477/2025, recante l’obbligo di consegnare documentazione amministrativa o rilasciare una dichiarazione di indisponibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1477/2025, con la quale il Comune era stato condannato a consegnare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, la documentazione indicata nell’istanza del 2 aprile 2025, oppure, qualora i documenti non fossero stati nella disponibilità dell’ente, a rilasciare una dichiarazione attestante tale circostanza. Il Comune si è costituito chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. Nelle more, la ricorrente ha dichiarato di avere acquisito la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente ha conseguito nelle more del giudizio la documentazione richiesta, con conseguente soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. Le spese non sono state compensate: in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente euro 828,00, oltre agli accessori di legge. La sentenza ordina inoltre che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse della parte ricorrente comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo imposto dal giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
Come è indicizzato
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