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Sentenza

Sentenza n. 744/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 1477/2025.

Giustizia amministrativa202501796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1477/2025, recante l’obbligo di consegnare documentazione amministrativa o rilasciare una dichiarazione di indisponibilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Calabria n. 1477/2025, con la quale il Comune era stato condannato a consegnare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, la documentazione indicata nell’istanza del 2 aprile 2025, oppure, qualora i documenti non fossero stati nella disponibilità dell’ente, a rilasciare una dichiarazione attestante tale circostanza. Il Comune si è costituito chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. Nelle more, la ricorrente ha dichiarato di avere acquisito la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente ha conseguito nelle more del giudizio la documentazione richiesta, con conseguente soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. Le spese non sono state compensate: in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Comune è stato condannato a rimborsare alla ricorrente euro 828,00, oltre agli accessori di legge. La sentenza ordina inoltre che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse della parte ricorrente comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo imposto dal giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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