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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14336/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto generico il motivo proposto e, comunque, manifestamente infondato, perché l'ordinanza di archiviazione non era abnorme né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La parte offesa ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma che aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di due soggetti per il reato di diffamazione. Con l'unico motivo ha dedotto l'abnormità del provvedimento, ma il ricorso è stato ritenuto privo di specificità perché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, il provvedimento impugnato rientrava in un potere espressamente previsto dall'ordinamento e non presentava né un vizio strutturale di abnormità né un blocco funzionale del processo.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    È il reato per il quale era stato promosso il procedimento definito con archiviazione; la sentenza non affronta il merito della diffamazione, ma solo la tenuta processuale dell'impugnazione contro l'archiviazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi e degli elementi a fondamento della censura; la loro mancanza rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    È la norma implicata nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile quando il motivo di ricorso è formulato in modo generico e non consente di comprendere con precisione quali siano gli errori denunciati e su quali elementi si fondi la censura.
  • La deduzione di abnormità del provvedimento deve essere sorretta da argomentazioni specifiche: occorre indicare in che cosa consista l'asserito vizio e perché l'atto esorbiti dai poteri attribuiti o determini una stasi irreversibile del procedimento.
  • Non è abnorme il provvedimento che costituisca espressione di un potere attribuito dall'ordinamento e che sia adottato, in concreto, nel rispetto dei presupposti applicativi; inoltre manca l'abnormità funzionale se l'atto non arresta il processo né ne impedisce la prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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