Sentenza del 17/03/2017 n. 6950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori ricavi ai fini IRES, un maggiore volume d'affari ai fini IVA e un maggiore valore della produzione ai fini IRAP sulla base dello scostamento tra i dati dichiarati dalla società e quelli risultanti dallo studio di settore applicabile, irrogando anche le relative sanzioni. La società ha contestato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, l'inapplicabilità dello studio di settore e ha denunciato in Cassazione l'omessa o carente motivazione della sentenza regionale su tali argomenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo all'asserita omessa motivazione, perché la sentenza regionale conteneva una motivazione, sebbene eventualmente non adeguata o convincente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva qualificato in modo apodittico come 'privi di pregio' gli argomenti della società sull'inapplicabilità dello studio di settore, senza esaminarli concretamente e senza confrontarsi con le deduzioni svolte dalla contribuente. Il terzo motivo, relativo alla stessa questione sotto il profilo della violazione di legge, è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente all'applicazione dello studio di settore e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La società ha denunciato la carenza di motivazione della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice d'appello non aveva esaminato in modo effettivo e specifico gli argomenti della contribuente sull'inapplicabilità dello studio di settore, limitandosi a una valutazione apodittica.
Studi di settore
Scostamento dei ricavi dichiarati rispetto ai parametri indicati nello studio di settore applicabile.
L'applicazione dello studio di settore deve essere accompagnata da una motivazione effettiva e da un esame concreto delle contestazioni del contribuente, soprattutto quando vengono dedotte circostanze idonee a escluderne l'applicabilità o a giustificare lo scostamento.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, il giudice non può limitarsi a dichiarare apoditticamente infondati o privi di pregio gli argomenti del contribuente: deve esaminarli e spiegare perché non siano idonei a superare l'accertamento.
- La motivazione della sentenza può esistere formalmente, ma risultare comunque insufficiente se non affronta le questioni decisive e le specifiche deduzioni riproposte in appello.
- Lo scostamento dagli studi di settore non esaurisce di per sé l'obbligo motivazionale dell'Ufficio e del giudice: occorre valutare il caso concreto e le circostanze addotte dal contribuente.
- Quando la Cassazione rileva una carenza motivazionale su un profilo decisivo, normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, senza decidere definitivamente nel merito della pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 220 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 458 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 461 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2017Sentenza del 17/03/2017 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →