Cassazione Penale, Sentenza n. 2745/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li ha condannati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (capo 62, e per Rosso anche capo 85), contestando: a) l'insufficienza della prova e l'attribuzione della responsabilità sulla mera presenza nelle prime file di una grande manifestazione; b) l'omessa indicazione di condotte specifiche idonee a integrare il concorso nel reato; c) la sussistenza della scriminante putativa (reazione ad atto arbitrario dei pubblici ufficiali) per la presunta selezione politica operata dalla Polizia; d) per Rosso, la non configurabilità della resistenza in relazione all'assedio degli uffici della Polizia ferroviaria, sostenendo che si era limitato a manifestare dissenso e che l'identificazione era già compiuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Ha confermato che la corte di appello aveva correttamente ritenuto provata la condotta di resistenza aggravata: la partecipazione nelle prime file di un gruppo numeroso che esercita pressione fisica sul cordone di polizia integra la violenza richiesta dalla fattispecie, anche senza singoli atti violenti individuali documentati. Ha inoltre ritenuto legittimo l'operato della polizia come misura preventiva finalizzata a impedire il turbamento del convegno, escludendo la scriminante putativa. Quanto a Rosso, è stata confermata la condotta consistente nell'aver contribuito, con l'assedio agli uffici della Polizia ferroviaria, a impedire la prosecuzione dell'attività di identificazione e di ordine pubblico. Dunque le condanne per resistenza sono state confermate (pena di 8 mesi per Bartoli, Sergi, Toscano e Guasti; pena complessiva di 9 mesi per Lauro Rosso).
Norme richiamate
art. 339 cod. pen. (aggravanti)
La Corte ha ritenuto applicabili le aggravanti richiamate in relazione alla resistenza, valutando l'intensità e le modalità della condotta collettiva come elemento aggravante
art. 337 cod. pen.
L'articolo è stato richiamato quale norma di riferimento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato il concorso nel reato anche in senso rafforzativo quando la presenza nelle prime file contribuisce alla pressione del gruppo
artt. 59 e 393-bis cod. pen.
I ricorrenti invocavano la scriminante putativa; la Corte ha escluso tale causa di giustificazione perché l'azione di polizia era lecita e preventiva rispetto a una condotta manifestamente idonea a impedire il regolare svolgimento del convegno
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone: la Corte ha ritenuto che la responsabilità possa derivare anche dal contributo collettivo e dalla presenza consapevole nelle prime linee del gruppo
Giurisprudenza richiamata (Sez.6, n.13465 del 23/2/2023, Bouzidy, Rv. 284574)
Principio richiamato secondo cui la contemporaneità tra resistenza e atto d'ufficio comprende anche le fasi immediatamente anteriori e successive se funzionali alla completezza dell'atto; utilizzato per sostenere che l'impedimento protratto degli agenti integra la resistenza
Massime di principio
- La mera presenza in un'area di protesta non è automaticamente esimente, se il soggetto è identificato fra le prime file che esercitano pressione fisica: il contributo alla pressione di massa può integrare la violenza necessaria per la resistenza
- Per il concorso nel reato di resistenza è sufficiente un apporto causale significativo: la partecipazione nelle prime file e la consapevolezza della finalità del gruppo possono costituire tale apporto anche senza singoli atti violenti individuali
- La scriminante putativa per reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale è esclusa se l'intervento della forza pubblica è una misura preventiva proporzionata e funzionale a impedire la commissione o l'aggravamento di illeciti
- La resistenza può comprendere comportamenti che impediscono la prosecuzione dell'attività di polizia nelle fasi immediatamente precedenti o successive all'atto formale di identificazione, se tali fasi sono funzionalmente connesse
- In dibattimento le dichiarazioni dei pubblici ufficiali testimoni, se coerenti e credibili, possono avere valore decisivo; le testimonianze difensive contrarie devono offrire elementi di segno opposto solidi per scalfire tale apprezzamento probatorio
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