Cassazione Civile, Ordinanza n. 02517/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo di due rapporti di conto corrente intestati a una società correntista, dichiarati nulli in parte qua dal tribunale e rideterminati con saldo rettificato a favore della correntista. La banca ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, deducendo con due motivi: (1) la nullità delle sentenze di merito per asserita pronuncia su una domanda non ritualmente proposta, in violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che sarebbe stata accolta una domanda di rettifica del saldo non tempestivamente introdotta; (2) la violazione delle norme sulla prescrizione, censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie nell'ipotesi di azione di rettifica del saldo. La banca ha insistito anche in memoria sul fatto che l'azione fosse stata impostata come ripetizione di indebito e che il tema del saldo rettificato fosse solo presupposto della domanda restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché dalla stessa ricostruzione della sentenza d'appello non emergeva con chiarezza se il vizio denunciato fosse davvero quello della pronuncia su domanda non proposta oppure, più semplicemente, una contestazione sull'interesse ad agire e sul criterio di ricalcolo del conto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che impone il ricalcolo del saldo secondo il criterio del "saldo rettificato" e non del "saldo banca"; ciò incide anche sul modo di computare la prescrizione delle rimesse. La Corte ha inoltre condannato la banca alle spese, applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a sostegno della censura di violazione del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a sostegno della censura di violazione del giusto processo
art. 101 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del contraddittorio
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione o pronuncia su domanda diversa da quella proposta
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle deduzioni sulle domande e difese tempestivamente introdotte
art. 2033 c.c.
richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla ripetizione di indebito e alla rettifica dei rapporti di conto corrente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio denunciabile in cassazione
art. 1422 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di azione di nullità e relative conseguenze
art. 1827 c.c.
citato nel secondo motivo come norma evocata dalla ricorrente
art. 2934 c.c.
richiamato nel secondo motivo sul tema della prescrizione
art. 2935 c.c.
richiamato nel secondo motivo sul dies a quo della prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato nel secondo motivo sul termine di prescrizione ordinario
art. 380-bis c.p.c.
indicato come base della proposta di definizione accelerata condivisa dal Collegio
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei brani rilevanti ai fini dell'autosufficienza del ricorso
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato dalla Corte nella regolazione delle conseguenze processuali della soccombenza
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Cass. n. 7721 del 16/03/2023
richiamata quale precedente conforme sul criterio del saldo rettificato in sede di ricalcolo del conto corrente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo che denunci la pronuncia su domanda non proposta deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti, così da consentire di verificare se vi sia stata effettiva ultrapetizione o, invece, una diversa qualificazione del thema decidendum da parte dei giudici di merito.
- In tema di ricalcolo del conto corrente bancario, il saldo deve essere ricostruito secondo il criterio del saldo rettificato e non del saldo banca; il diverso criterio di computo incide anche sulla qualificazione delle rimesse ai fini della prescrizione.
- La censura sulla prescrizione delle rimesse solutorie non può prescindere dal criterio di ricalcolo del conto adottato: se il saldo viene rettificato, cambia la individuazione delle rimesse rilevanti e, con essa, il regime prescrizionale applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione non consente di comprendere con chiarezza la reale portata della censura, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
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