Cassazione Penale, Sentenza n. 11278/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) contestata in danno di Menichetti Alessandro, deducendo: (1) errata applicazione della norma penale in quanto mancherebbero gli elementi costitutivi della truffa (nessun artifizio o raggiro, trattandosi di una semplice vendita via eBay con rischio insito nell'operazione commerciale); (2) violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. per omessa applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto). Il pubblico ministero in cassazione aveva chiesto l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131‑bis e l'inammissibilità nel resto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la giurisprudenza ammette la "truffa contrattuale" quando la mancata consegna di merce pagata, unita a elementi quali prezzo "conveniente" online e indicazione di falsa residenza del venditore (che rende difficile il rintraccio), evidenziino il dolo iniziale di non adempiere. Quanto al secondo motivo, la Corte ha riscontrato contraddittorietà nella motivazione della corte di appello che, pur indicando la particolare tenuità del danno (profitto di 80 euro), aveva comunque richiamato una speciale callidità senza adeguato fondamento. Considerata la data del fatto (4/12/2012) e le sospensioni intervenute nel giudizio, il reato è risultato prescritto alla data del 4/5/2021. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte conferma che la fattispecie della "truffa contrattuale" è integrata anche dalla mancata consegna della merce acquistata e pagata quando emergano indizi che la vendita online sia stata posta in essere con dolo sin dall'offerta (es. prezzo attraente e falsa residenza che ostacola il rintraccio)
art. 131‑bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto può escludere la punibilità, ma la sua applicazione richiede motivazione puntuale e non contraddittoria rispetto agli elementi fattuali; la mancata applicazione, se non adeguatamente motivata, può essere contestata in cassazione
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Consentono alla cassazione di censurare vizi di motivazione e violazioni di legge; qui il ricorso ha dedotto violazione per omessa applicazione dell'art. 131‑bis e carenze motivazionali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La norma procedurale è stata richiamata per il riassunto dei motivi in cassazione; non incide sul merito sostanziale ma sul modo di formulazione del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 (dep. 14/10/2016) Rv. 268448 - 01
Precedente che conferma l'integrazione della truffa contrattuale in ipotesi di mancata consegna con elementi che dimostrano la volontà iniziale di non adempiere (prezzo conveniente online + falsa residenza)
Massime di principio
- La mera vendita online seguita da inadempimento non è automaticamente esente da rilievo penale: assume rilievo la presenza di elementi che dimostrino il dolo sin dall'offerta (es. prezzo anomalo, dati di contatto fittizi o residenza falsa che ostacolano il rintraccio).
- L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto) richiede una motivazione chiara e coerente; se la motivazione è contraddittoria o insufficiente la questione può favorire l'imputato in fase di cassazione, soprattutto se nel frattempo è maturata la prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione è determinante: anche se la condanna è confermata nelle sedi inferiori, la cassazione può annullare senza rinvio se il reato è estinto per prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
- In contestazioni legate a vendite telematiche, è importante per la difesa documentare elementi che escludano il dolo iniziale (comunicazioni, effettiva volontà di consegnare, impossibilità oggettive) e per l'accusa provare elementi indicativi della callidità o del progetto criminoso sin dall'offerta.
- Il pubblico ministero in cassazione può richiedere rinvio per mancata applicazione di benefici (es. art. 131‑bis); tuttavia, il decorso dei termini di prescrizione può rendere ininfluente tale richiesta conducendo all'estinzione del reato.
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