Cassazione Penale, Sentenza n. 31775/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per concorso in resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 c.p.) riferita a fatti del 16/26 settembre 2015. Hanno dedotto: (1) intervenuta prescrizione del reato anteriore alla sentenza d'appello; (2) vizio di motivazione e indeterminatezza riguardo la partecipazione concorrente agli atti di resistenza; (3) contraddittorietà tra imputazione e fatto ritenuto circa le finalità dei pubblici ufficiali; (4) mancato rispetto delle formalità previste dal TULPS nello scioglimento degli assembramenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di merito sulla responsabilità penale e sulle questioni TULPS / scriminante, confermando che le prove (video e dichiarazioni della Digos) erano idonee a individuare gli imputati. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: nonostante alcuni rinvii disposti nel primo grado, solo i rinvii richiesti dalla difesa (per complessivi 4 mesi e 15 giorni) hanno sospeso la prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.; comunque il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia di appello. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Codice penale art. 110
Usato come norma sul concorso di persone nel reato: gli imputati sono stati ritenuti concorrenti nei fatti di resistenza sulla base di prove audiovisive e dichiarazioni
Codice penale art. 337
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrata dalla condotta collettiva descritta nelle sentenze di merito
Codice penale art. 159
Regola la sospensione della prescrizione per rinvii richiesti dalla difesa: la Corte ha considerato sospensivi solo i rinvii imputabili alla difesa (4 mesi e 15 giorni), ma ha comunque constatato la successiva estinzione per prescrizione
Codice penale art. 393-bis
Richiamato nel ragionamento sulla scriminante dell'operato del pubblico ufficiale: l'atto del pubblico ufficiale è arbitrario solo se ingiustificato/persecutorio, abusivo o sproporzionato, o comunque violativo dei doveri minimi di correttezza
TULPS (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)
La mancata osservanza di formalità TULPS non è, di per sé, idonea a rendere arbitrario l'operato del pubblico ufficiale salvo che tale violazione determini le condizioni indicate dall'art. 393-bis
Massime di principio
- La prescrizione prevale sull'accertamento di responsabilità: se il reato si estingue prima della decisione impugnata la sentenza va annullata senza rinvio
- I rinvii istruttori o imputabili al ruolo non sospendono la prescrizione; invece i rinvii richiesti dalla difesa sospendono la prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.
- Per dichiarare la responsabilità concorrente non è necessaria l'identificazione di atti dettagliati di ciascun imputato se risultano prove sufficienti (video, dichiarazioni) che li collocano nel gruppo violento
- La violazione delle formalità TULPS, di per sé, non determina automaticamente l'arbitrarietà dell'atto di un pubblico ufficiale: occorre valutare se l'atto sia stato ingiustificato, persecutorio, abusivo o sproporzionato rispetto alla situazione
- In cassazione i profili di fatto e di valutazione della prova sono esaminati con margine restrittivo; motivo di annullamento è più agevole quando ricorre estinzione del reato per cause di diritto come la prescrizione
- Chi gestisce la difesa può incidere sul decorso della prescrizione: richieste di rinvio della difesa possono risultare sospensive e quindi prolungare i termini prescrizionali
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