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Sentenza

Sentenza n. 4629/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del 01.12.2025 con cui la Commissione attitudinale del Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. Direzione Centrale di Sanità - ha ritenuto non idoneo il ricorrente relativamente al concorso per l'assunzione di n. 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato; di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso, anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;

Giustizia amministrativa202601051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale adottato dalla Commissione attitudinale del Ministero dell'Interno nell'ambito del concorso per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 1° dicembre 2025 con cui la Commissione attitudinale del Ministero dell'Interno lo aveva ritenuto non idoneo nell'ambito del concorso per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, estendendo l'impugnazione agli atti antecedenti, conseguenti e connessi. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria concorsuale e ha rinviato la trattazione per consentire al ricorrente di formulare deduzioni. Con atto depositato il 6 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, mediante una rinuncia atipica sottoscritta soltanto dal difensore e non dall'assistito, in contrasto con la forma prescritta dall'art. 84 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando improcedibile il ricorso per il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente. Il Collegio non ha esaminato nel merito la legittimità del giudizio di non idoneità né la questione, rilevata d'ufficio, relativa alla mancata impugnazione della graduatoria. La dichiarazione di rinuncia, pur priva della sottoscrizione personale richiesta dall'art. 84 c.p.a., è stata considerata quale manifestazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza breve, previa verbalizzazione del preavviso, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice, prima della decisione.

  • art. 84 c.p.a.

    come invece prescritto dall’art. 84 c.p.a.

    Richiede la sottoscrizione dell'assistito per la rinuncia al ricorso; nel caso concreto la dichiarazione era stata sottoscritta soltanto dal difensore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando la dichiarazione della parte non integri una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84 c.p.a., purché manifesti univocamente la volontà di non ottenere più una pronuncia sulla domanda.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità o altra questione rilevante ai fini della decisione, deve consentire alle parti di presentare deduzioni prima della pronuncia, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La sentenza breve ex art. 60 c.p.a. può definire il giudizio in rito quando, previo preavviso alle parti, risulti sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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