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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 20 gennaio 2021 n. 11.

Giustizia amministrativa202501277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 20 gennaio 2021 n. 11, relativa all'attribuzione della carta del docente e all'accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, 20 gennaio 2021 n. 11. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito degli importi corrispondenti alle annualità indicate nel titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il giudizio è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'esistenza del giudicato, l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità dovute. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il TAR ha inoltre applicato, su richiesta di parte, una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l'organo amministrativo chiamato a provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Su richiesta della parte interessata, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo, decorrendo dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessando con l'esecuzione del giudicato o con l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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