Sentenza n. 1065/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’OTTEMPERANZA della sentenza n. 4878/2024, pubblicata in data 05/11/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 8334/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro per la carta elettronica del docente relativa a quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere 2.000 euro per la carta elettronica del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il credito risultava documentato e non era stato adeguatamente contestato dall’Amministrazione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell’avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti stabiliti dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l’Amministrazione: nel giudizio di ottemperanza l’importo deve essere determinato in concreto sulla base del titolo, della legge e degli eventuali pagamenti parziali, verificando capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per l’esecuzione, senza compenso aggiuntivo perché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo il titolo giudiziale e le disposizioni del codice civile applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non entro tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina della condanna alle spese nel processo amministrativo e il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la regolazione dell’onere relativo al contributo unificato nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare all’amministrazione l’adempimento conformemente al titolo giudiziale, ma la quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione: capitale residuo, pagamenti parziali, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge applicabile.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso ulteriore per l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta.
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