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Sentenza

Sentenza n. 8952/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento emesso il 22/7/25 dall'Ambasciata d'Italia ad Accra - Ghana , di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202513041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione degli affari esteri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto dal fratello per svolgere in Italia attività di collaboratore familiare presso di lui, deducendo un interesse proprio derivante dalla partecipazione al procedimento mediante richiesta del nulla osta al lavoro e dalla qualità di fratello, anche ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di legittimazione attiva. Nel merito, il Collegio ha comunque considerato la non applicabilità dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'espresso divieto di assunzione nel settore dell'assistenza familiare di parenti entro il terzo grado del datore di lavoro e la non manifesta irragionevolezza della valutazione diplomatica sul rischio migratorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Il diniego del visto produce effetti lesivi diretti nei confronti del solo straniero che chiede l'ingresso in Italia; il potenziale datore di lavoro, anche se titolare del nulla osta all'assunzione, non è legittimato a impugnare tale diniego. Il procedimento per il nulla osta al lavoro è autonomo, sebbene collegato a quello per il visto, e non consente una sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.a. La qualità di fratello non fonda, in questo giudizio, la legittimazione del ricorrente: essa prospetterebbe piuttosto una pretesa di ricongiungimento familiare, riconducibile al diritto all'unità familiare e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato, nei limiti della propria cognizione, l'infondatezza delle censure nel merito: l'art. 10-bis l. 241/1990 non era applicabile ratione temporis ai dinieghi di visto, il d.l. 145/2024 vieta l'assunzione di parenti entro il terzo grado nell'assistenza familiare e la valutazione del rischio migratorio non era manifestamente irragionevole, considerata la finalità di ricongiungimento familiare emersa dagli atti. Spese compensate per la definizione in rito e la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.a.

    Non è ammissibile una sostituzione processuale del potenziale datore di lavoro per impugnare il diniego del visto spettante direttamente al richiedente straniero.

  • art. 8 CEDU

    La qualità di fratello è stata invocata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a fondare la legittimazione nel giudizio sul diniego del visto per lavoro; una pretesa di unità familiare appartiene alla materia dei diritti soggettivi e alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è applicabile ratione temporis ai provvedimenti di diniego del visto di ingresso, a seguito della novella richiamata dal giudice.

  • art. 2, comma 2, ultimo periodo, d.l. 145/2024

    Stabilisce il divieto espresso di assunzione, nel settore dell'assistenza familiare, di parenti entro il terzo grado del datore di lavoro.

  • art. 4 d.i. 850/2011

    Consente la valutazione del rischio migratorio, inteso come rischio di abuso del titolo e di elusione delle norme sull'ingresso; la valutazione diplomatica non è manifestamente irragionevole quando dagli atti emerga una finalità di ricongiungimento familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il potenziale datore di lavoro non è legittimato a impugnare il diniego del visto d'ingresso richiesto dal lavoratore straniero, perché il diniego incide direttamente sulla posizione del solo richiedente il visto; la partecipazione al distinto procedimento per il nulla osta al lavoro non attribuisce legittimazione processuale nel giudizio sul visto.
  • Il procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro e quello per il rilascio del visto d'ingresso sono autonomi, sebbene collegati, sicché il titolare del nulla osta non può agire in sostituzione processuale del richiedente il visto in assenza di una specifica previsione di legge.
  • Quando la pretesa dedotta consiste sostanzialmente nella tutela dell'unità familiare e del ricongiungimento familiare, essa attiene a una posizione di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non al giudizio amministrativo sul diniego di un visto per lavoro.
  • Il diniego di visto non è soggetto al preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 quando la disciplina ratione temporis applicabile lo esclude espressamente.
  • La valutazione del rischio migratorio posta a fondamento del diniego di visto è legittima se non risulta manifestamente irragionevole e si basa su elementi dai quali emerga il rischio di abuso del titolo o di elusione delle norme sull'ingresso nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaProtezione internazionale e specialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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