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Sentenza

Sentenza n. 9227/2026 - Roma, Sezione 4

per l'esecuzione - del giudicato nascente dalla sentenza n. 11616/2025 resa dal T.A.R. Lazio, confermata dalla sentenza n. 9871/2025 resa dal Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa202601728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza che aveva ordinato a Invitalia di consentire l’accesso a documenti relativi a una procedura di finanziamento di un complesso alberghiero

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del TAR Lazio n. 11616/2025, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9871/2025, con la quale era stato accolto il ricorso contro il diniego di accesso a documenti relativi alla procedura di finanziamento di un complesso alberghiero. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato soltanto a Invitalia e non alla società controinteressata, che era stata parte del giudizio definito dalla sentenza da eseguire. Invitalia ha eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione al controinteressato e ha inoltre dedotto che l’accesso era già stato consentito in esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di integrazione del contraddittorio processuale. Ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il ricorso per ottemperanza deve essere notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza da eseguire. Il Collegio ha precisato che, in applicazione della regola generale di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., è sufficiente la notifica ad almeno un controinteressato, con possibilità di successiva integrazione del contraddittorio; è tuttavia inammissibile il ricorso notificato esclusivamente all’amministrazione e a nessun controinteressato. La sola richiesta di notificazione per pubblici proclami non è idonea a sanare tale omissione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    l'azione si propone con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza da eseguire.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notifica ad almeno uno dei controinteressati è sufficiente per l’ammissibilità, salva la successiva integrazione del contraddittorio; la mancata notifica a qualsiasi controinteressato determina invece l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato non solo all’amministrazione, ma anche alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza da eseguire, inclusi i controinteressati.
  • La notificazione del ricorso per ottemperanza esclusivamente all’amministrazione, senza notifica ad almeno uno dei controinteressati, determina l’inammissibilità del ricorso.
  • La regola processuale secondo cui è sufficiente la notifica ad almeno un controinteressato, salva l’integrazione del contraddittorio, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • La mera richiesta di notificazione per pubblici proclami non sana l’omessa notificazione del ricorso per ottemperanza ad almeno uno dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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