Sentenza n. 4408/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 867/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 2139/2023, pubblicata in data 24/05/2024 e notificata il 04/12/2024, passata in giudicato; con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 867/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 867/2024, pubblicata il 24 maggio 2024, notificata in forma esecutiva il 4 dicembre 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, chiedendo anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile e non ha dimostrato l'intervenuto pagamento. Il TAR ha verificato che, alla data di notificazione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato, per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era decorso e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente professionalmente qualificato, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. L'applicazione della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. è stata riservata all'ipotesi di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini. Sono stati riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo e il rimborso delle spese vive successive. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa applicazione può essere riservata in caso di persistente inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede un termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine decorso al momento della notificazione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Norma richiamata quale disposizione modificativa del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003
Norma richiamata quale ulteriore disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiamato con riferimento al deposito della decisione della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza e alla documentazione del passaggio in giudicato.
art. 1282, comma 1, c.c.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa previsione della legge o del titolo; il TAR ne ha applicato il principio agli ulteriori interessi maturati fino al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda di esecuzione di una decisione passata in giudicato quando sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non abbia dimostrato di aver adempiuto.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine giudiziale e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere riservata dal giudice dell'ottemperanza per l'ipotesi di persistente inadempimento successivo alla scadenza sia del termine assegnato all'amministrazione sia di quello attribuito al commissario ad acta.
- Quando il giudicato riconosce un credito pecuniario liquido ed esigibile, sono dovuti gli interessi legali maturati sino al soddisfacimento, ove non risulti una diversa previsione normativa o del titolo.
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