Cassazione Penale, Sentenza n. 19451/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26-07-2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (detenzione/trasporto di 12 kg di cocaina a fini di spaccio). Il ricorrente ha dedotto tre censure: (1) la conversazione intercettata su cui si è fondato il fumus criminis sarebbe un indizio insufficiente, poiché proveniente da terzi ostili e non corroborata; (2) violazione del principio del ne bis in idem cautelare, sostenendo di essere già stato definitivamente condannato per fatto analogo avvenuto nello stesso periodo; (3) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di reiterazione e sull'esclusione degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le intercettazioni contenessero dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di un terzo (Michele Casarrubia) che si autoaccusava di avere commercializzato droga ricevuta dal ricorrente, perciò tali dichiarazioni hanno pieno valore indiziario e non richiedono la corroborazione prevista dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la violazione del ne bis in idem: la questione non era stata sollevata al riesame (pertanto inammissibile in cassazione) e, comunque, i fatti contestati dalla cautela (12 kg in periodo novembre 2018-gennaio 2019 a Partinico) non coincidono con il fatto per cui è citata la condanna (4,370 kg il 23-01-2019 a Termini Imerese). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del tribunale del riesame circa il pericolo attuale di reiterazione, valorizzando l'inserimento del ricorrente nell'ambiente del narcotraffico e la flagranza del 23-01-2019; perciò la custodia in carcere è stata ritenuta proporzionata e gli arresti domiciliari inidonei. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma incriminatrice applicata per la contestazione di detenzione/trasporto a fini di spaccio; ha costituito il capo di imputazione cautelare (12 kg di cocaina).
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 17
Richiamato come riferimento per l'assenza di autorizzazione alla detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 75
Richiamato per distinguere i casi di uso personale dalle ipotesi punibili; la contestazione è stata effettuata al di fuori di questa deroga.
Codice di procedura penale - art. 273
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la regola non impedisca che intercettazioni con dichiarazioni auto/etero-accusatorie costituiscano gravi indizi.
Codice di procedura penale - art. 192, comma terzo
La Corte ha chiarito che il canone di corroborazione previsto per alcune dichiarazioni testimoniali non si applica alle dichiarazioni auto/etero-accusatorie captate con intercettazioni regolarmente autorizzate.
Codice di procedura penale - art. 274
Norma sulle esigenze cautelari; applicata dal tribunale del riesame per valutare il pericolo di reiterazione, ritenuto attuale e concreto in base al contesto e a fatti successivi (flagranza).
Codice di procedura penale - art. 275
Richiamato in relazione alle alternative alla custodia (arresti domiciliari); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'inadeguatezza di tali misure nel caso concreto.
Codice di procedura penale - art. 275-bis, comma 1
Richiamato quanto alle procedure di controllo (es. presidi elettronici); la Corte ha ritenuto che tali misure non garantissero adeguatamente il risultato cautelare richiesto.
Codice di procedura penale - art. 125
Norma richiamata nelle censure relative alle misure cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice cautelare nell'individuare la misura proporzionata.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato come fondamento delle censure di legittimità (violazione di legge e vizio di motivazione) ai sensi dell'articolazione dei motivi di cassazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Richiamato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità, come disposto dalla Corte.
Corte Costituzionale - sentenza n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per escludere l'aggravio della condanna alle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le intercettazioni che contengono dichiarazioni auto o etero-accusatorie di terzi, se regolarmente autorizzate, possono costituire "gravi indizi" e non richiedono la corroborazione ex art. 192, comma 3; vanno però valutate con prudenza e motivate dal giudice.
- La mera allusione di conversazioni di terzi ai fatti di un imputato è indizio, ma può assumere valore decisivo quando fornisca dettagli concreti sulla condotta, sul tempo e sul luogo o contenga ammissioni del terzo.
- L'eccezione di ne bis in idem cautelare deve essere sollevata tempestivamente dinanzi al giudice del riesame: dedurla per la prima volta in cassazione è inammissibile. Inoltre il divieto opera solo se vi è coincidenza sostanziale del fatto già giudicato con quello contestato cautelarmente.
- Per motivare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione è necessaria una valutazione prognostica attuale e specifica, fondata su elementi concreti (inserimento in contesto criminoso, modalità del reato, precedenti, fatti di flagranza), non su affermazioni meramente generiche.
- La scelta tra custodia in carcere e misure meno afflittive (arresti domiciliari con controlli elettronici) deve essere adeguatamente motivata: l'inaffidabilità della collaborazione dell'indagato o la sua capacità di procurarsi ingenti quantità di stupefacente possono giustificare l'esclusione delle misure meno gravose.
- In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che sollevino per la prima volta questioni non dedotte davanti al giudice di merito o al riesame.
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