Sentenza del 19/01/2023 n. 1648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva ritenuto integrato il concorso di colpa dell'emittente (T.Assicurazioni) nell'incasso abusivo di un assegno circolare non trasferibile di €13.700,00. L'assegno era stato inviato dall'assicurazione per posta ordinaria al beneficiario A.A., ma è stato indebitamente incassato da un terzo che aveva aperto un conto presso Banca Sella esibendo documenti falsificati. La sentenza d'appello aveva ritenuto che l'invio per posta ordinaria, pur essendo noto il rischio di sottrazione e pur essendo disponibile il bonifico come alternativa più sicura, avesse concorso causalmente al danno. T.Assicurazioni deduceva violazioni di norme sul concorso di colpa (art.1227 c.c.), sul nesso di causalità (artt.40-41 c.p.), sulla disciplina degli assegni non trasferibili (art.43 legge assegni), sulla motivazione (artt.115 e 132 c.p.c.) e violazione dell'art.111 Cost., sostenendo altresì la responsabilità esclusiva della banca per aver consentito l'incasso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur restando impregiudicata la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice per l'incasso a persona diversa dal beneficiario (ai sensi dell'art.43 legge assegni e della giurisprudenza delle Sezioni Unite), può coesistere il concorso di colpa dell'emittente che abbia inviato l'assegno per posta ordinaria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile espone il mittente a un rischio ingiustificato e può costituire antecedente necessario e concorrente all'evento dannoso; la valutazione della effettiva incidenza causale di tale comportamento è questione di merito, insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Il ricorso è stato dunque respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1227 cod. civ.
Richiamata in relazione al concorso di colpa del creditore (emittente): la condotta dell'emittente può concorrere causalmente al verificarsi del danno e ridurre l'obbligo risarcitorio quando la sua condotta sia riconoscibile come colposa e adeguatamente motivata dal giudice.
artt. 40 e 41 cod. pen.
Richiamati in ordine al nesso di causalità e alla determinazione della relazione causale tra l'inadempimento/condotta e il danno; la Corte evidenzia che la valutazione del nesso è fattuale e di merito.
art. 43 legge assegni
Rilevata la responsabilità contrattuale della banca negoziatrice per l'incasso di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario; tale responsabilità non esclude però la possibile concorrenza di colpa dell'emittente.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai criteri di motivazione: la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta adeguata e idonea a sostenere la valutazione di merito.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in tema di motivazione delle sentenze; la Corte ha escluso vizio motivazionale rispetto alle censure sollevate.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per presunta violazione del giusto processo a motivo della mancata rilevanza di determinati elementi identificativi; la Corte ha ritenuto infondate le accuse di violazione costituzionale connesse alla motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferito esclusivamente per attestare l'applicabilità di un possibile ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente; non incide sul merito.
Cass. Sez. U n. 9769 - 20
"La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore"
Principio delle Sezioni Unite confermato dalla Corte: l'invio per posta ordinaria può integrare colpa concorrente dell'emittente quando espone a rischio prevedibile; la valutazione concreta della colpa è di merito.
Cass. Sez. U n. 14712 - 07
Riferimento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità della banca negoziatrice come contrattuale ai fini della prescrizione decennale dell'azione di danni per pagamento irregolare di assegno non trasferibile.
Cass. Sez. 1 n. 24659 - 16
Precedente che ha ritenuto possibile il concorso di colpa dell'emittente che invia per posta ordinaria l'assegno indebitamente negoziato da terzi.
Cass. Sez. U n. 12477 - 18
Richiama principi relativi alle possibilità difensive e probatorie a disposizione della banca in caso di incasso irregolare.
Massime di principio
- L'invio per posta ordinaria di un assegno non trasferibile può integrare colpa dell'emittente se detta modalità espone il titolo a un rischio prevedibile di sottrazione; in particolare soggetti che effettuano molti pagamenti (es. compagnie assicurative) sono tenuti a misure più prudenti (es. bonifico, raccomandata o altre modalità tracciate).
- La responsabilità della banca negoziatrice per l'incasso a persona diversa dal beneficiario sussiste in via contrattuale (art.43 legge assegni), ma ciò non esclude che vi sia concorso di responsabilità dell'emittente; la responsabilità può essere quindi ripartita tra le parti.
- La verifica del nesso causale e della incidenza percentuale della condotta dei diversi soggetti è questione di merito e rimane insindacabile in Cassazione se la decisione di merito è logicamente motivata.
- Il giudice valuta la prevedibilità del rischio e l'esistenza di alternative concrete e disponibili: se esistevano mezzi ragionevolmente attuabili per evitare il danno (es. bonifico), l'omissione può costituire colpa.
- Le contestazioni sulla motivazione richiedono la dimostrazione di un vizio specifico; la mera divergenza di valutazione dei fatti non è sufficiente per ribaltare la decisione di merito in sede di legittimità.
- In casi simili conviene documentare e provare le modalità di spedizione e le ragioni della scelta del mezzo di pagamento, nonché le misure adottate per la sicurezza; a carico della banca resta l'onere di provare la regolarità dell'identificazione del presentatore ove dedotta la sua responsabilità.
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