Cassazione Civile, Ordinanza n. 19573/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Un fideiussore aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing per il pagamento di canoni scaduti e accessori relativi a un contratto di leasing stipulato tra la società finanziata e il concedente originario, poi divenuto resistente. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 183, comma 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a suo carico la prova della qualifica di consumatore, anziché sulla controparte opposta; 2) violazione del Codice del consumo (artt. 33, 34, 36 e 66-bis) per il mancato riconoscimento della qualità di consumatore, con conseguente nullità delle clausole vessatorie e per l’erronea qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione; 3) violazione degli artt. 1957 e 1526 c.c. e omessa pronuncia sulla decadenza del credito e sulla domanda riconvenzionale, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina del leasing traslativo e che fosse nulla la clausola che escludeva la restituzione delle somme incassate; 4) violazione dell’art. 1418, comma 2, c.c. per la nullità del contratto di leasing in ragione della natura fideiussoria della garanzia; 5) omessa decisione sulle prove richieste nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla mancata prova della qualità di consumatore e insindacabile in sede di legittimità la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, oltre a richiamare il limite della doppia conforme sul vizio di omesso esame. Ha invece accolto, nei limiti esposti in motivazione, il terzo motivo, affermando che la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017 non si applica per analogia quando, prima della sua entrata in vigore, fossero già maturati i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore; nel caso concreto, essendo l’inadempimento e la successiva restituzione del bene anteriori al 29 agosto 2017, i rapporti restano regolati dall’art. 1526 c.c. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l’onere di provare la qualità di consumatore, quale fatto costitutivo del diritto fatto valere, è stato ritenuto gravare sul ricorrente che invocava tale qualifica; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto
art. 183, comma 4, c.p.c.
richiamo alla facoltà del giudice di interpellare le parti sui chiarimenti, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva perché il punto è stato risolto in fatto
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
non è stata riconosciuta l’applicabilità della disciplina consumeristica per difetto di prova della qualità di consumatore
artt. 33, 34, 36 e 66-bis Codice del consumo
invocati per sostenere la nullità delle clausole vessatorie, ma la censura è stata respinta per mancanza del presupposto soggettivo di consumatore
art. 1957 c.c.
la relativa disciplina non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, essendo stata qualificata la garanzia come autonoma e non fideiussoria
art. 1526 c.c.
per i contratti di leasing per i quali, prima della L. n. 124/2017, erano già maturati i presupposti della risoluzione per inadempimento, continuano ad applicarsi gli effetti di questa norma
art. 1418, comma 2, c.c.
la dedotta nullità del contratto è rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo relativo al regime del leasing, senza una statuizione di merito sul punto
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato quale base dei motivi di legittimità, ma il vizio motivazionale non è stato ammesso nei limiti della doppia conforme
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non è deducibile se non nei limiti di una diversità delle rationes decidendi
art. 1453 c.c.
richiamato per individuare i casi in cui, prima della L. n. 124/2017, si erano già verificati i presupposti della risoluzione per inadempimento
art. 1456 c.c.
richiamato con riferimento alla clausola risolutiva espressa e alla maturazione anticipata dei presupposti risolutori
L. n. 124/2017, art. 1, comma 138
la nuova disciplina del leasing non si applica per analogia ai contratti per i quali i presupposti della risoluzione erano già maturati prima della sua entrata in vigore
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ciò che rileva non è la mera assenza di qualifica imprenditoriale in capo alla persona fisica, ma lo scopo concretamente perseguito al momento della conclusione del contratto; chi esercita attività professionale può essere consumatore solo se stipula per esigenze estranee a tale attività.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, chi invoca la tutela consumeristica deve fornire la prova dei fatti costitutivi della relativa qualifica soggettiva; la censura in cassazione non può essere trasformata in una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia dipende dal contenuto concreto delle clausole e spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è indice forte della garanzia autonoma, perché incompatibile con il principio di accessorietà tipico della fideiussione.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017 sul leasing non si applica per analogia quando, prima della sua entrata in vigore, siano già maturati i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: in tal caso continuano ad applicarsi gli effetti dell’art. 1526 c.c.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è sostanzialmente precluso, salvo che il ricorrente dimostri una effettiva diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado.
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