Sentenza n. 7093/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. 9964/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, n. 9964/2023, che aveva accolto il ricorso contro l'individuazione dell'ente di destinazione e della qualifica assegnata nelle procedure di mobilità per la ricollocazione del personale della Croce Rossa Italiana
Esito
La controversia
Le amministrazioni hanno appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso di ex appartenenti al corpo militare della Croce Rossa Italiana, i quali contestavano l'ente di destinazione e la qualifica attribuiti nell'ambito delle procedure di mobilità previste dal d.lgs. 178/2012. Il giudizio d'appello è stato interrotto con ordinanza collegiale n. 8886/2025 a seguito del decesso, il 23 marzo 2025, dell'unico difensore di due appellati, Antonio Amato e Renato Cocilovo; dopo l'evento si erano costituiti con un nuovo difensore soltanto alcuni degli appellati. La questione sottoposta alle parti è stata la mancata riassunzione del processo interrotto entro il termine perentorio di legge. Gli appellati hanno chiesto che fosse dichiarata l'estinzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio d'appello: dopo l'interruzione, il processo avrebbe dovuto essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro novanta giorni, ai sensi degli artt. 79 e 80, comma 3, c.p.a. e dell'art. 301 c.p.c.; tale adempimento non è stato compiuto. L'interruzione, anche se originata dalla posizione di alcune parti, opera sull'intero procedimento, poiché non è ammissibile un'interruzione parziale e la ripresa richiede comunque un atto di impulso. Spese integralmente compensate, anche in considerazione del presumibile esito sfavorevole agli appellati nel merito, alla luce di uno specifico precedente della Sezione.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
A norma degli artt. 79 c.p.a., 301 c.p.c. e art. 80, comma 3, c.p.a., il processo avrebbe dovuto essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni, ma ciò non è avvenuto.
L'interruzione comporta l'onere di riassumere il processo con atto notificato a tutte le parti entro il termine perentorio di novanta giorni; l'omessa riassunzione determina l'estinzione.
art. 80, comma 3, c.p.a.
A norma degli artt. 79 c.p.a., 301 c.p.c. e art. 80, comma 3, c.p.a., il processo avrebbe dovuto essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni, ma ciò non è avvenuto.
Il processo interrotto deve essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di novanta giorni.
art. 301 c.p.c.
A norma degli artt. 79 c.p.a., 301 c.p.c. e art. 80, comma 3, c.p.a., il processo avrebbe dovuto essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni, ma ciò non è avvenuto.
La morte dell'unico difensore di una parte determina l'interruzione del processo e rende necessaria la riassunzione nei modi e nel termine indicati.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Gli appellati hanno depositato tempestiva memoria con la quale hanno chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che venga dichiarata l’estinzione del giudizio di appello n. 7835/2023 per mancata riassunzione nel termine di legge.
La disposizione è richiamata quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge.
Massime di principio
- Quando l'interruzione del processo è dichiarata per un evento riguardante soltanto alcune parti, essa opera comunque sull'intero procedimento: non è ammessa un'interruzione parziale né è possibile escludere l'effetto interruttivo rispetto ai rapporti processuali cui l'evento non è direttamente riferibile.
- Dopo l'interruzione, la ripresa del processo richiede un atto di riassunzione della parte più diligente, notificato a tutte le altre parti entro il termine perentorio di novanta giorni; la mancata riassunzione determina l'estinzione dell'intero giudizio.
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