Cassazione Penale, Sentenza n. 3435/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva due censure: 1) insufficienza della prova relativamente al reato di ricettazione (capo M), argomentando che l'autovettura oggetto dell'imputazione era rimasta in possesso esclusivo dell'altro coimputato Florian Deda, con chiavi e uso del garage da questi detenuti, e che le vicende utilizzate a supporto erano state in parte già oggetto di sentenze assolutorie dal Tribunale di Varese; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà con riguardo ai plurimi furti in abitazione (13-23 luglio 2015): si contestava che la corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il telefono di Deda risultava agganciato alle celle dei luoghi dei furti mentre il telefono di Tetaj rimaneva a Sesto San Giovanni (quindi proverebbe la non compresenza), si censurava l'attendibilità delle riprese di videosorveglianza per scarsa qualità e l'illogicità della motivazione che pure riteneva possibile l'identificazione da parte dei militari, e si affermava che il servizio di osservazione richiamato era stato svolto in altro luogo rispetto ai luoghi di consumazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ripetitivo di censure già valutate e disattese dalla Corte d'appello, ritenendo logiche e coerenti le argomentazioni del giudice di merito. In particolare: la corte d'appello aveva verificato i movimenti tramite carte viacard e dispositivi Telepass e predisposto osservazioni presso i domicili; nel veicolo erano stati rinvenuti arnesi da scasso e Tetaj era stato visto salire ripetutamente a bordo, anche in coincidenza con i furti, il che consentiva ritenere la comune disponibilità dell'autovettura e la consapevolezza dell'illecita provenienza; il fatto che il telefono di Tetaj risultasse ubicato altrove non escludeva la sua presenza perché quel telefono poteva essere stato usato da altri e il dato era recessivo rispetto al complesso probatorio e compatibile con la precostituzione di un alibi; le immagini di videosorveglianza, seppure di scarsa qualità, hanno consentito l'identificazione grazie alla conoscenza degli imputati da parte dei militari. Non essendo dimostrata alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà, le censure si riducevano a una mera rivalutazione dei fatti non ammessa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già esaminate e respinte in grado di merito senza indicare profili nuovi o specifiche manifestazioni d'illogicità o contraddittorietà.
- Le valutazioni di fatto e di persuasione del giudice di merito (p.es. sulla disponibilità comune di un veicolo, sulla rilevanza degli oggetti rinvenuti e sull'identificazione dai filmati) sono sostanzialmente insindacabili in Cassazione salvo errori manifesto-logici o violazioni di legge.
- La collocazione del telefono tramite celle non è di per sé prova conclusiva della presenza fisica dell'intestatario: il telefono può essere utilizzato da terzi e il dato va valutato nel contesto probatorio complessivo.
- Riprese video di scarsa qualità possono mantenere valore probatorio se l'identificazione è resa credibile da elementi o conoscenze investigative (p.es. riconoscimento da parte di militari che conoscono gli imputati).
- La presenza di arnesi da scasso e l'uso ripetuto di un mezzo in coincidenza con reati patrimoniali possono supportare la conclusione di 'comune disponibilità' e della consapevolezza dell'illecita provenienza dei beni.
- Proposte ricostruzioni alternative dei fatti non bastano a rimettere in discussione una decisione di merito: occorre dimostrare specifici vizi nella motivazione o nella logica probatoria adottata dal giudice.
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