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Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Catania, Sezione 2

per l'accertamento del silenzio inadempimento formatosi sull’invito diffida della ricorrente del 7 agosto 2025, nonché della successiva del 17 febbraio 2026, con cui è stata richiesta la zonizzazione dell’area sita in Caltagirone, Via Andrea Ferrari, meglio individuata in catasto al foglio 109, particelle 12 – 1006 – 866 – 1012 – 1008 – 1236, e per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato, con eventuale annullamento degli atti meramente interlocutori e, per l’effetto, la condanna del Comune intimato a provvedere con atto conclusivo del procedimento, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento e riscontri meramente interlocutori del Comune sulla richiesta di riclassificazione urbanistica di un'area divenuta zona bianca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caltagirone sull'istanza volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica per un'area di proprietà, originariamente destinata a servizi civici, verde pubblico e parcheggi. Secondo la società, i vincoli urbanistici quinquennali, aventi natura espropriativa, erano decaduti, determinando un vuoto di disciplina urbanistica. Dopo una precedente sentenza che aveva imposto al Comune di provvedere, l'amministrazione ha dichiarato l'area bianca e manifestato la disponibilità a procedere alla riclassificazione nell'ambito del futuro PUG, richiamando la carenza di personale. La società ha ritenuto tale risposta meramente dilatoria e ha nuovamente diffidato il Comune a procedere alla riclassificazione o alla reiterazione dei vincoli con previsione dell'indennizzo. Il Comune ha confermato il rinvio alla revisione del PUG senza indicare tempi certi né pronunciarsi sull'indennizzo. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 2 della l. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. 327/2001, nonché l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo del Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato dall'istanza del proprietario, poiché la decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio aveva lasciato l'area priva di disciplina urbanistica. Le destinazioni a servizi civici, verde pubblico e parcheggi sono state qualificate come vincoli espropriativi, in quanto preordinate alla realizzazione di opere destinate alla fruizione pubblica e tali da comprimere significativamente il contenuto economico della proprietà. Le note comunali non sono state considerate adempitive: la generica disponibilità a riclassificare l'area nel futuro PUG e il rinvio a tempi incerti, anche se motivati dalla carenza di personale, integrano un comportamento dilatorio e soprassessorio. Il silenzio-inadempimento permane anche quando l'amministrazione adotta atti interlocutori o endoprocedimentali privi di contenuto conclusivo. Il Comune è stato ordinato a pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che la scelta concreta della destinazione urbanistica resta rimessa alla discrezionalità comunale, purché esercitata mediante un provvedimento espresso e coerente con l'interesse pubblico al corretto governo del territorio. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva nei successivi 90 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; l'obbligo sussiste anche quando l'istanza possa essere respinta nel merito.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono la tutela contro il silenzio quando l'amministrazione ometta di concludere un procedimento o di riscontrare un'istanza diretta a sollecitare l'esercizio di pubblici poteri.

  • art. 9 d.P.R. 327/2001

    Richiamato in relazione alla durata dei vincoli preordinati all'esproprio e alle conseguenze della loro decadenza.

  • art. 2 l.r. Sicilia 7/2019

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo dell'amministrazione regionale siciliana di pronunciarsi espressamente.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il termine di cento giorni entro il quale deve essere presentata la nota per la liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La decadenza di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio determina un vuoto di disciplina che il Comune ha l'obbligo di colmare mediante una nuova pianificazione; il proprietario dell'area vanta un interesse legittimo pretensivo all'esercizio di tale potere.
  • L'istanza del proprietario volta a ottenere la riclassificazione urbanistica di un'area rimasta priva di disciplina attiva l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando la richiesta non sia suscettibile di accoglimento.
  • La mera dichiarazione di disponibilità a riclassificare l'area in occasione di un futuro strumento urbanistico, senza tempi certi e senza determinazione conclusiva, costituisce un rinvio dilatorio e non supera il silenzio-inadempimento.
  • La formazione del silenzio-inadempimento non è impedita dall'adozione di atti interlocutori, endoprocedimentali o soprassessori, quando tali atti non definiscano il procedimento e rinviino sine die l'esercizio del potere.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, senza sostituirsi all'amministrazione nella scelta discrezionale della concreta destinazione urbanistica.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiPiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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