Ordinanza n. 161/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di una selezione interna, verbale della commissione relativo alla prova orale e diniego di rettifica del punteggio
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della selezione interna per la progressione all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo amministrativo, nella parte in cui le attribuiva il punteggio complessivo di 72,833 anziché 75,833. Ha contestato, in particolare, il verbale della commissione esaminatrice del 10 marzo 2026, sostenendo che il punteggio finale della prova orale fosse stato erroneamente indicato in 35 punti, benché la somma dei tre punteggi parziali risultasse pari a 38, nonché la successiva nota con cui l’amministrazione aveva respinto l’istanza di rettifica in autotutela. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In via prima facie, ha ritenuto che la barra obliqua apposta sul voto massimo prestampato di 15, relativo al livello “semplice ed adeguata” dell’item 3 della prova orale, esprimesse chiaramente la volontà della commissione di non attribuire il voto massimo. Di conseguenza, anche l’eventuale attribuzione di un punteggio inferiore a 15 per tale item non avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire un inserimento utile in graduatoria. È stata disposta la compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando gli elementi documentali dell’atto impugnato, valutati prima facie, rendano evidente la volontà dell’organo valutatore di non attribuire il punteggio massimo contestato.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, anche ipotizzando una diversa quantificazione del punteggio, il candidato non potrebbe comunque conseguire una posizione utile nella graduatoria, mancando un concreto beneficio derivante dalla sospensione dell’atto.
- Nelle procedure selettive, la valutazione cautelare deve considerare non solo la plausibilità della censura sul punteggio, ma anche la concreta utilità che l’accoglimento della domanda potrebbe arrecare al candidato.
Come è indicizzato
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