Corte di giustizia, Sentenza C-571/16
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018. — Nikolay Kantarev contro Balgarska Narodna Banka. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Sistemi di garanzia dei depositi – Direttiva 94/19/CE – Articolo 1, punto 3, i) – Articolo 10, paragrafo 1 – Nozione di “deposito indisponibile” – Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principi di equivalenza e di effettività. — Causa C-571/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso rigoroso la direttiva 94/19 sui sistemi di garanzia dei depositi, affermando che l’indisponibilità dei depositi deve essere accertata rapidamente e con atto esplicito, senza attendere l’insolvenza o la revoca della licenza bancaria. Nel caso bulgaro, la decisione di vigilanza speciale non poteva sostituire la dichiarazione di indisponibilità né prorogare i termini previsti dalla direttiva. La Corte riconosce inoltre l’effetto diretto dell’articolo 1, punto 3, i), e ammette, in linea di principio, un’azione risarcitoria contro l’autorità competente per il ritardo, salvo verifica del giudice nazionale sui presupposti della responsabilità e sulla compatibilità delle regole processuali interne con equivalenza ed effettività.
Garanzia dei depositi bancari e responsabilità dello Stato per il ritardato rimborso dei depositi: la direttiva 94/19 osta a subordinare l’indisponibilità alla revoca della licenza bancaria e consente un’azione risarcitoria contro l’autorità competente per mancato accertamento tempestivo.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza: (i) se il diritto dell’Unione e i principi di equivalenza ed effettività ostino a un sistema nazionale che frammenta l’azione risarcitoria per violazione del diritto UE tra giudici e procedure diverse; (ii) se la direttiva 94/19 consenta di far coincidere l’indisponibilità dei depositi con l’insolvenza e la revoca della licenza della banca o di differire i termini di accertamento e rimborso per sottoporre l’ente a vigilanza speciale; (iii) se l’indisponibilità debba risultare da un atto esplicito; (iv) se sia necessaria una previa richiesta infruttuosa del depositante; (v) se l’articolo 1, punto 3, i), della direttiva abbia effetto diretto e permetta un’azione risarcitoria per ritardo nel rimborso; (vi) quali siano i presupposti della violazione sufficientemente qualificata e la compatibilità delle regole processuali e sostanziali bulgare con il principio di effettività.
Principio di diritto
L’articolo 1, punto 3, i), e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19 impongono che l’indisponibilità dei depositi sia accertata con un atto esplicito dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi da quando risulti la mancata restituzione dei depositi scaduti ed esigibili, senza poter subordinare tale accertamento all’insolvenza della banca, alla revoca della licenza o alla previa domanda infruttuosa del depositante. Tale disposizione è sufficientemente precisa e incondizionata da avere effetto diretto e conferisce ai depositanti il diritto di chiedere il risarcimento dello Stato per il ritardo nel suo mancato tempestivo accertamento, se il giudice nazionale verifica una violazione sufficientemente qualificata e un nesso causale diretto. Il diritto UE non osta in sé a diversi rimedi processuali nazionali, ma vieta condizioni aggiuntive come il dolo; ammette la colpa solo se non eccede la nozione UE di violazione sufficientemente qualificata e consente tasse o previo annullamento solo se non rendono eccessivamente difficile il risarcimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Direttiva 94/19/CE
- Direttiva 2009/14/CE
- Articolo 1, punto 3, i), direttiva 94/19/CE
- Articolo 10, paragrafo 1, direttiva 94/19/CE
- Articolo 7, paragrafi 1 e 1 bis, direttiva 94/19/CE
- Articolo 79, paragrafo 8, legge sulla Banca nazionale bulgara
- Articoli 45 e 49, legge sulle obbligazioni e i contratti
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, legge sulla responsabilità dello Stato
- Articolo 8, paragrafi 1 e 3, legge sulla responsabilità dello Stato
- Articoli 23, 24, 36, 115, 116 e 119, legge sugli enti creditizi
Ritardo nel rimborso dei depositi e responsabilità della BNB
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Varna nell’ambito di una controversia tra un depositante bulgaro e la Banca nazionale bulgara, relativa al ritardo nell’attivazione della garanzia dei depositi dopo la crisi della Korporativna Targovska Banka (KTB). Il giudice nazionale chiede come interpretare la direttiva 94/19/CE, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE, e se il ritardo nell’accertamento dell’indisponibilità dei depositi possa fondare una responsabilità risarcitoria dello Stato.
Fatti del procedimento principale
Il sig. Kantarev aveva aperto un conto presso la KTB nel marzo 2014. In giugno 2014, a seguito di una crisi di liquidità e della sospensione dei pagamenti, la BNB sottopose la banca a vigilanza speciale, sospendendo l’adempimento delle obbligazioni e limitandone l’attività. Solo il 6 novembre 2014 la BNB revocò la licenza bancaria della KTB e dispose l’avvio delle misure conseguenti; il rimborso al depositante avvenne poi il 4 dicembre 2014, comprensivo degli interessi maturati sino alla revoca della licenza.
Il ricorrente ha sostenuto che la BNB avrebbe dovuto constatare l’indisponibilità dei depositi entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della misura di vigilanza speciale, come richiesto dall’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19. Da ciò egli ha fatto derivare un danno pari agli interessi moratori per il ritardo nel rimborso.
Normativa rilevante
La direttiva 94/19 definisce il "deposito indisponibile" come un deposito dovuto e pagabile che non è stato pagato e per il quale l’autorità competente conclude che la banca non è in grado, per motivi connessi alla sua situazione finanziaria, di rimborsare il deposito né ha a breve la prospettiva di poterlo fare. L’articolo 1, punto 3, i), impone che tale conclusione sia presa non appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla prima mancata restituzione di depositi scaduti ed esigibili.
L’articolo 10, paragrafo 1, impone ai sistemi di garanzia di pagare i crediti verificati entro venti giorni lavorativi dalla conclusione di indisponibilità, con una possibile proroga di massimo dieci giorni in circostanze eccezionali. La direttiva 2009/14 ha ridotto a cinque giorni il termine per la decisione delle autorità competenti.
Questioni di diritto sollevate
Il giudice del rinvio interroga la Corte su più profili:
- se il sistema bulgaro, che distingue tra legge sulla responsabilità dello Stato e legge sulle obbligazioni e i contratti, sia compatibile con i principi di equivalenza ed effettività;
- se la direttiva consenta di collegare l’indisponibilità alla sola insolvenza e revoca della licenza bancaria;
- se l’indisponibilità debba risultare da un atto espresso;
- se sia necessaria una previa richiesta di rimborso rimasta inevasa;
- se la direttiva abbia effetto diretto e consenta un’azione risarcitoria contro la BNB;
- se il mancato tempestivo accertamento integri una violazione sufficientemente qualificata.
Ragionamento della Corte: indisponibilità dei depositi e termini
La Corte afferma che l’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19 fissa una condizione autonoma e sufficiente per la constatazione dell’indisponibilità: la banca non è, per il momento, in grado di rimborsare i depositi e non ha a breve la prospettiva di farlo. Tale accertamento non può essere subordinato all’insolvenza dell’ente creditizio o alla revoca della licenza bancaria, eventi che sono diversi e più tardivi rispetto alla verifica richiesta dalla direttiva.
La Corte sottolinea che la finalità della direttiva è duplice: tutela dei depositanti e stabilità del sistema bancario. Proprio per questo l’indisponibilità e il successivo rimborso devono avvenire in tempi molto brevi.
La vigilanza speciale disposta dalla BNB non può giustificare una deroga ai termini previsti dalla direttiva: il termine di cinque giorni per accertare l’indisponibilità è imperativo e non è prevista alcuna eccezione per misure di risanamento. Anche il termine di rimborso di cui all’articolo 10, paragrafo 1, può essere prorogato solo in circostanze del tutto eccezionali e per non più di dieci giorni lavorativi.
Forma dell’accertamento e irrilevanza della richiesta preventiva
L’indisponibilità deve essere dichiarata mediante un atto esplicito dell’autorità competente. Non è sufficiente dedurla da altri provvedimenti, come la decisione di sottoporre la banca a vigilanza speciale, né presumerla da circostanze di fatto.
La Corte esclude anche che il depositante debba aver prima chiesto infruttuosamente il ritiro dei fondi. La nozione di deposito indisponibile dipende dalla situazione oggettiva dell’ente creditizio e si riferisce, in linea generale, all’insieme dei depositi detenuti dalla banca, non al singolo comportamento del depositante.
Effetto diretto e responsabilità dello Stato
La Corte riconosce che l’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19 è sufficientemente preciso e incondizionato da avere effetto diretto. Esso attribuisce ai depositanti un diritto tutelabile, perché l’accertamento dell’indisponibilità attiva il meccanismo di garanzia e dunque il rimborso.
Ne deriva che il mancato accertamento tempestivo dell’indisponibilità può, in linea di principio, fondare una domanda di risarcimento nei confronti dello Stato. Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se nel caso concreto vi sia una violazione sufficientemente qualificata e un nesso causale diretto tra la violazione e il danno lamentato.
La Corte precisa che la causa è distinta dalla sentenza Paul e a., poiché qui non si discute della sola vigilanza bancaria nell’interesse generale, ma dell’erronea attuazione del sistema di garanzia dei depositi e del mancato rispetto del termine di accertamento previsto dalla direttiva.
Principio della responsabilità dello Stato e diritto processuale nazionale
In mancanza di una disciplina UE sulla procedura risarcitoria, gli Stati membri conservano autonomia procedurale, ma le regole interne devono rispettare equivalenza ed effettività. La Corte non esclude che il diritto nazionale preveda due rimedi diversi davanti a giudici diversi, purché ciò non renda più difficile il risarcimento per violazione del diritto UE rispetto a situazioni analoghe di diritto interno.
È invece incompatibile con il diritto dell’Unione una regola che subordini il risarcimento al dolo dell’autorità nazionale, perché ciò introduce un requisito ulteriore rispetto alla violazione sufficientemente qualificata. Anche una condizione di colpa è ammissibile solo se la nozione interna non supera quella, più oggettiva, elaborata dalla giurisprudenza UE.
Quanto alle tasse processuali, la Corte ammette la compatibilità di contributi fissi o proporzionali solo se non rendono eccessivamente difficile l’accesso alla giustizia; il giudice nazionale deve valutare importo, obbligatorietà ed eventuali esenzioni. Analogamente, l’eventuale obbligo di previo annullamento dell’atto amministrativo è accettabile solo se ragionevolmente esigibile e non elimina in pratica la tutela risarcitoria.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la direttiva 94/19 osta a una normativa nazionale che faccia dipendere l’indisponibilità dei depositi dall’insolvenza e dalla revoca della licenza bancaria o che consenta di derogare ai termini per la vigilanza speciale;
- l’indisponibilità deve essere accertata con atto esplicito dell’autorità competente;
- non è necessaria una previa richiesta infruttuosa del depositante;
- l’articolo 1, punto 3, i), ha effetto diretto e può fondare un’azione risarcitoria per ritardo nel rimborso;
- il diritto UE non osta in sé a differenti rimedi nazionali, ma vieta condizioni aggiuntive come il dolo e richiede il rispetto di equivalenza ed effettività.
Rilievi pratici per i professionisti
Per gli operatori italiani, la sentenza chiarisce che, nei sistemi di garanzia dei depositi, il momento genetico della tutela è l’accertamento tempestivo dell’indisponibilità, non il provvedimento finale di insolvenza o liquidazione. Sul piano contenzioso, la pronuncia rafforza l’azione di responsabilità contro l’autorità pubblica che ometta o ritardi l’atto dovuto, ma lascia al giudice nazionale la verifica concreta di violazione qualificata, nesso causale e compatibilità delle regole processuali interne con il principio di effettività.
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