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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33453/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari contestanti)

La controversia

Una parte aveva convenuto in giudizio più soggetti chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione della piena proprietà di una villetta con relativo terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione, tre dei convenuti soccombenti hanno dedotto due censure: con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 1810 e 1811 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto estinto il comodato originario per morte del comodante, trascurando che il rapporto sarebbe proseguito in capo agli eredi; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 1141 c.c., contestando che le condotte valorizzate dalla Corte d'appello integrassero una vera interversione del possesso. Secondo i ricorrenti, infatti, in presenza di rapporto di comodato seguito dal decesso della comodante e poi di una situazione di comunione/compossesso, l'usucapione non poteva essere affermata sulla sola base di atti compatibili con il godimento della cosa comune, occorrendo invece condotte idonee a escludere il pari godimento degli altri comproprietari/compossessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che il giudice di merito aveva individuato l'interversione del possesso in una serie di condotte materiali (coltivazione del terreno, sostituzione delle serrature, ristrutturazioni, ripristino del muro di cinta, trattative con terzi, taglio di alberi) senza però considerare che, per effetto della morte della comodante, il possessore era divenuto anche comproprietario e quindi compossessore del bene. In tale situazione, il mutamento del titolo non può desumersi da atti astrattamente compatibili con l'esercizio del diritto di comproprietà, ma deve consistere in una condotta durevole, inequivoca e incompatibile con il permanere del compossesso altrui, idonea a manifestare il possesso esclusivo uti dominus. Poiché la Corte d'appello non aveva accertato la sussistenza di tale condotta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1810 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere che il comodato non si sarebbe estinto automaticamente per morte del comodante; la Corte ne discute solo in relazione alla corretta qualificazione del rapporto, ma accoglie il ricorso soprattutto per il diverso profilo dell'interversione del possesso.

  • art. 1811 c.c.

    È richiamato insieme all'art. 1810 c.c. per sostenere la prosecuzione del rapporto di comodato in capo agli eredi del comodante.

  • art. 1141 c.c.

    L'interversione del possesso non può desumersi dal mero compimento di atti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di comproprietà; occorre una condotta idonea a manifestare in modo chiaro e incompatibile con il compossesso altrui il possesso esclusivo.

  • art. 1164 c.c.

    È richiamato in motivazione per affermare che il partecipante alla comunione non deve compiere un'interversione formale ex art. 1164 c.c., ma deve comunque dimostrare atti durevoli e inequivoci di possesso esclusivo incompatibili con il permanere del compossesso altrui.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata comunicata alle parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per l'adunanza in camera di consiglio e il deposito della memoria.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra comproprietari o compossessori, l'usucapione della quota o dell'intero bene richiede la prova di un possesso esclusivo, esercitato uti dominus, non essendo sufficienti atti di mera gestione o di ordinario godimento del bene comune.
  • L'interversione del possesso, quando il soggetto abbia già la disponibilità materiale del bene in un diverso titolo, non si presume dal semplice compimento di atti materiali compatibili con la proprietà o con la comproprietà; occorrono comportamenti durevoli, univoci e oggettivamente incompatibili con il permanere del compossesso altrui.
  • Il semplice uso o miglior godimento del bene comune da parte di uno dei partecipanti alla comunione può essere espressione di tolleranza o di esercizio consentito e, da solo, non è sufficiente a fondare l'usucapione.
  • L'onere di provare l'avvenuta interversione e, quindi, i presupposti del possesso ad usucapionem grava su chi invoca l'usucapione.
  • Quando una detenzione originata da comodato viene meno per la morte del comodante, la permanenza della disponibilità materiale del bene non determina automaticamente il possesso utile all'usucapione, essendo necessaria un'interversione del titolo.

Come è indicizzato

MateriePossessoCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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