Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa contestava la mancanza di un grave quadro indiziario e l'assenza di un apporto causale effettivo del ricorrente al sodalizio: avrebbe agito come mero nuncius del padre Eugenio, con comportamento passivo nelle conversazioni, rilevando altresì l'inconsistenza di talune vicende richiamate (opere in via Albeggiani non contestate al ricorrente) e chiedendo la valutazione di nuovi documenti e memorie depositati tardivamente

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere in ragione della gravità indiziaria complessiva e dell'operatività della "doppia" presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Ha dichiarato inammissibile/tardiva la produzione documentale sopravvenuta e ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa il ruolo fattivo del ricorrente (organizzazione e partecipazione a incontri, conoscenza delle dinamiche di infiltrazione negli appalti, rapporto operativo con il vertice mafioso Sansone). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p., comma 3

    Richiamata la "doppia" presunzione: valutata l'operatività della presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e della presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, come fondamento per la misura cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    Norme sulle esigenze cautelari: il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze di cautela richieste per la custodia in carcere, considerate nel quadro indiziario generale

  • art. 416-bis c.p.

    Delitto contestato: partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione della partecipazione (apporto concreto e causale, anche se di secondaria importanza, purché fattivo)

  • art. 311 c.p.p., commi 4 e 5

    Richiamata la disciplina sulla produzione documentale in Cassazione: ammessa eccezionalmente motivazione nuova prima della discussione ma la produzione tardiva di documenti (oltre i termini) è inammissibile se potevano essere prodotti nei precedenti gradi o configurano nuova prova

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamata per le regole generali sul procedimento di legittimità in relazione alla produzione documentale e ai termini di deposito

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamata la limitazione della sindacabilità in Cassazione: possibile verificare la conformità della motivazione agli atti ma non rinnovare la valutazione complessiva delle prove a fini di merito

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per chiarire che il contenuto delle intercettazioni non è equiparabile alla chiamata in correità e non soggiace agli stessi canoni probatori; la valutazione resta di merito

  • art. 94, comma 1-ter

    Richiamata la procedura di comunicazione della decisione (la cancelleria cura le comunicazioni previste dal comma 1-ter)

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, il giudice valuta il quadro indiziario in termini prognostici di alta probabilità: anche elementi non decisivi singolarmente possono, nella loro valutazione globale, giustificare la misura
  • La partecipazione a un'associazione mafiosa richiede un apporto concreto e riconoscibile sul piano causale; la mera contiguità o ammirazione verso membri dell'organizzazione non è sufficiente
  • Le intercettazioni possono essere valorizzate come indizio anche quando contengano accuse di terzi, ma la loro interpretazione rimane questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo travisamento decisivo e incontestabile
  • La Corte di legittimità verifica la coerenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, ma non riconsidera liberamente la scelta tra possibili ricostruzioni probatorie
  • La produzione documentale sopravvenuta in Cassazione è eccezionale e soggetta a limiti temporali: documenti che potevano essere prodotti nei precedenti gradi possono essere dichiarati tardivi/inammissibili
  • Per contrastare una misura cautelare fondata su intercettazioni e riscontri, la difesa deve indicare errori logici evidenti o travisamenti oggettivi della prova; semplici richieste di rivalutazione non bastano

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.