Cassazione Penale, Sentenza n. 37161/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa contestava la mancanza di un grave quadro indiziario e l'assenza di un apporto causale effettivo del ricorrente al sodalizio: avrebbe agito come mero nuncius del padre Eugenio, con comportamento passivo nelle conversazioni, rilevando altresì l'inconsistenza di talune vicende richiamate (opere in via Albeggiani non contestate al ricorrente) e chiedendo la valutazione di nuovi documenti e memorie depositati tardivamente
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere in ragione della gravità indiziaria complessiva e dell'operatività della "doppia" presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. Ha dichiarato inammissibile/tardiva la produzione documentale sopravvenuta e ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa il ruolo fattivo del ricorrente (organizzazione e partecipazione a incontri, conoscenza delle dinamiche di infiltrazione negli appalti, rapporto operativo con il vertice mafioso Sansone). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 275 c.p.p., comma 3
Richiamata la "doppia" presunzione: valutata l'operatività della presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e della presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, come fondamento per la misura cautelare
art. 274 c.p.p.
Norme sulle esigenze cautelari: il giudice ha ritenuto sussistenti le esigenze di cautela richieste per la custodia in carcere, considerate nel quadro indiziario generale
art. 416-bis c.p.
Delitto contestato: partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione della partecipazione (apporto concreto e causale, anche se di secondaria importanza, purché fattivo)
art. 311 c.p.p., commi 4 e 5
Richiamata la disciplina sulla produzione documentale in Cassazione: ammessa eccezionalmente motivazione nuova prima della discussione ma la produzione tardiva di documenti (oltre i termini) è inammissibile se potevano essere prodotti nei precedenti gradi o configurano nuova prova
art. 127 c.p.p.
Richiamata per le regole generali sul procedimento di legittimità in relazione alla produzione documentale e ai termini di deposito
art. 606 c.p.p.
Richiamata la limitazione della sindacabilità in Cassazione: possibile verificare la conformità della motivazione agli atti ma non rinnovare la valutazione complessiva delle prove a fini di merito
art. 192 c.p.p.
Richiamato per chiarire che il contenuto delle intercettazioni non è equiparabile alla chiamata in correità e non soggiace agli stessi canoni probatori; la valutazione resta di merito
art. 94, comma 1-ter
Richiamata la procedura di comunicazione della decisione (la cancelleria cura le comunicazioni previste dal comma 1-ter)
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, il giudice valuta il quadro indiziario in termini prognostici di alta probabilità: anche elementi non decisivi singolarmente possono, nella loro valutazione globale, giustificare la misura
- La partecipazione a un'associazione mafiosa richiede un apporto concreto e riconoscibile sul piano causale; la mera contiguità o ammirazione verso membri dell'organizzazione non è sufficiente
- Le intercettazioni possono essere valorizzate come indizio anche quando contengano accuse di terzi, ma la loro interpretazione rimane questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo travisamento decisivo e incontestabile
- La Corte di legittimità verifica la coerenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, ma non riconsidera liberamente la scelta tra possibili ricostruzioni probatorie
- La produzione documentale sopravvenuta in Cassazione è eccezionale e soggetta a limiti temporali: documenti che potevano essere prodotti nei precedenti gradi possono essere dichiarati tardivi/inammissibili
- Per contrastare una misura cautelare fondata su intercettazioni e riscontri, la difesa deve indicare errori logici evidenti o travisamenti oggettivi della prova; semplici richieste di rivalutazione non bastano
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