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Ordinanza

Ordinanza n. 1967/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del decreto del Direttore generale della Direzione generale spettacolo del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, n. 80 del 7 aprile 2025, nella parte in cui è disposta nei confronti della ricorrente la decadenza dai contributi per “Festival di circo a carattere competitivo - Prime istanze triennali”, di cui all'articolo 32, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. per gli anni 2022, 2023 e 2024, con conseguente ripetizione delle somme erogate per gli anni 2022 e 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente contestato nel ricorso, ivi inclusi: 2) l'atto del dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante del Ministero della cultura, prot. n. -OMISSIS- del 14 marzo 2025, recante decadenza dal contributo richiesto con domanda -OMISSIS- (Art. 32) Festival di circo a carattere competitivo “Prime istanze triennali” e conseguente richiesta di restituzione del contributo erogato con riferimento agli anni 2022 e 2023; 3) l'atto n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2024 con cui il Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante ha richiesto alla ricorrente di trasmettere copia della licenza temporanea relativa alla manifestazione “Italian Circus Talent Festival”, che si è tenuta a Roma dal 30 novembre al 4 dicembre 2022; 4) il preavviso di decadenza di cui alla nota prot. -OMISSIS- del 13 dicembre 2024 del Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante; 5) la nota del Dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante prot. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025 recante risposta alle osservazioni della ricorrente; 6) il decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante <<Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163>>, nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente; 6) il decreto 18 maggio 2007 del Ministero dell'Interno recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, nella parte interpretata in senso sfavorevole alla ricorrente; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante: a) dalla illegittimità dei provvedimenti impugnati; b) dalla condotta del dirigente del Servizio I - Teatro, Danza, Attività circensi e spettacolo viaggiante che ha omesso di avvisare la ricorrente dell'istanza di accesso presentata nei suoi confronti e dalla quale è scaturito il provvedimento di decadenza determinando la mancata erogazione del contributo di € 88.599,00 per l'anno 2024 assegnato con D.D.G. 19 novembre 2024, rep. n. 1666 e la richiesta di restituzione dei contributi erogati per gli anni 2022 e 2023, oltre al grave danno all'immagine della ricorrente; c) dal ritardo con cui il Ministero ha effettuato le verifiche e i controlli.

Giustizia amministrativa202506707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dai contributi per festival di circo a carattere competitivo relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, con richiesta di restituzione delle somme erogate per il 2022 e il 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale che ha disposto la decadenza dai contributi previsti per i festival di circo a carattere competitivo e la conseguente ripetizione delle somme già erogate. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui la richiesta di produrre la licenza temporanea della manifestazione, il preavviso di decadenza, la risposta alle osservazioni e l'atto dirigenziale recante la decadenza e la richiesta di restituzione. La ricorrente ha contestato anche l'interpretazione del D.M. 27 luglio 2017 e del D.M. 18 maggio 2007 e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità degli atti, dalla mancata comunicazione dell'istanza di accesso da cui sarebbero scaturiti i controlli, dalla mancata erogazione del contributo assegnato per il 2024, dalla richiesta di restituzione dei contributi relativi al 2022 e 2023, dal danno all'immagine e dal ritardo nei controlli. Nel giudizio è stato inoltre prospettato un regolamento preventivo di giurisdizione, ma la comunicazione della Corte di cassazione prodotta in atti indicava la necessità di verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso anzitutto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10, comma 1, c.p.a., poiché la comunicazione della Corte di cassazione relativa al regolamento preventivo di giurisdizione, recante la necessità di verifiche tecniche, non evidenziava i presupposti per la sospensione. Quanto al fumus boni juris, il giudice ha ritenuto che, allo stato cautelare e salva ogni diversa valutazione nel merito, il comma 3 dell'art. 6 del D.M. 27 luglio 2017 dovesse essere letto in correlazione con l'art. 69 T.U.L.P.S., con l'art. 4 del D.M. 18 maggio 2007 e con i poteri di verifica e controllo attribuiti all'amministrazione dall'art. 7 del D.M. 27 luglio 2017. Il fumus è stato quindi ritenuto insufficiente. È stato escluso anche il periculum in mora: il giudizio amministrativo è autonomo rispetto al procedimento penale, nel quale risultava notificato l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., e la ricorrente non ha fornito prova adeguata dei paventati riflessi dei provvedimenti sulla continuità aziendale. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora.

  • art. 10, comma 1, c.p.a.

    Richiama, nel processo amministrativo, la disciplina della sospensione prevista dall'art. 367 c.p.c.

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto non integrati i presupposti per sospendere il processo in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione, considerata la comunicazione della Corte di cassazione che segnalava la necessità di verifiche tecniche.

  • art. 6, comma 3, D.M. 27 luglio 2017

    La disposizione deve essere interpretata in correlazione con le norme sulla licenza per gli spettacoli e con la disciplina tecnica di sicurezza richiamata dal decreto.

  • art. 7 D.M. 27 luglio 2017

    Rileva per i poteri di verifica e controllo dell'amministrazione sui presupposti e sulle condizioni per l'erogazione dei contributi.

  • art. 69 T.U.L.P.S.

    È richiamato quale parametro da coordinare con l'art. 6, comma 3, del D.M. 27 luglio 2017 nell'interpretazione dei requisiti rilevanti per i contributi allo spettacolo circense.

  • art. 4 D.M. 18 maggio 2007

    È richiamato, insieme all'art. 69 T.U.L.P.S., quale disciplina tecnica e di sicurezza da considerare nell'interpretazione della disciplina contributiva.

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento penale non determina, secondo il TAR, la sospensione né incide sull'autonomia del giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la disciplina dei requisiti per l'erogazione dei contributi pubblici deve essere interpretata sistematicamente, coordinando la disposizione regolamentare applicabile con le norme legislative e tecniche espressamente richiamate nel decreto e con i poteri amministrativi di verifica e controllo.
  • La pendenza di un procedimento penale, anche quando sia stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non determina di per sé la sospensione del giudizio amministrativo, che conserva autonomia rispetto al procedimento penale.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non impone la sospensione del processo amministrativo quando la comunicazione della Corte di cassazione prodotta in giudizio segnali soltanto la necessità di verifiche tecniche, senza evidenziare l'avvenuta instaurazione di una situazione processuale che renda necessaria la sospensione.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non può essere affermato sulla base di mere allegazioni circa pregiudizi alla continuità aziendale, ma richiede una prova concreta dei riflessi attuali e significativi dell'atto impugnato sull'attività del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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