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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11108/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, in relazione alla valutazione della prova; 2) violazione dell'art. 213 c.p.p. e vizio di motivazione; 3) violazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p., per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi tre motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello con argomenti giuridici corretti, mentre il quarto investiva un profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in assenza di arbitrio o motivazione manifestamente illogica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le doglianze che si limitavano a riprodurre questioni già vagliate e respinte dal giudice di merito; inoltre ha escluso la censurabilità della valutazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, poiché sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova; la doglianza è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché già adeguatamente vagliata dal giudice di merito.

  • art. 213 c.p.p.

    Invocato nel ricorso come vizio di legge e motivazione; la censura è stata ritenuta reiterativa di questioni già disattese in appello.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicata nel ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della contestazione perché la doglianza è ritenuta riproduttiva di motivi già esaminati.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la relativa determinazione è affidata alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per arbitrio o motivazione manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre argomenti già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La valutazione della prova compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante; non può essere trasformata in una nuova valutazione del merito.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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