Sentenza del 22/09/2016 n. 7213 - Comm. Trib. Prov. Milano
AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Acquisto immobile - Residenza anagrafica - Prima casa - Coniuge - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non spettante l'agevolazione "prima casa" perché il contribuente non risultava residente nel Comune in cui si trovava l'immobile. L'immobile era tuttavia cointestato al contribuente e al coniuge, il quale vi aveva stabilito la propria residenza. La controversia riguardava quindi se la residenza del solo coniuge fosse sufficiente a integrare il requisito richiesto per l'agevolazione.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. È stato riconosciuto che il contribuente può beneficiare dell'agevolazione "prima casa" anche se personalmente residente altrove, quando il coniuge cointestatario dell'immobile vi abbia stabilito la propria residenza. In assenza di prova contraria, la residenza di uno dei coniugi nell'immobile consente di presumere la sussistenza dell'interesse familiare e il rispetto dei doveri di assistenza e coabitazione previsti dall'articolo 143 del codice civile.
Norme richiamate
Agevolazione fiscale "prima casa"
Il requisito della residenza può essere considerato soddisfatto, nel caso di coniugi cointestatari, anche quando la residenza nell'immobile sia stata trasferita dal solo coniuge, purché non emerga una prova contraria.
Articolo 143 del codice civile
La residenza di uno solo dei coniugi nell'immobile, in presenza dell'interesse familiare e salvo prova contraria, è stata ritenuta compatibile con i doveri coniugali di assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione.
Massime di principio
- Per l'agevolazione "prima casa", la posizione del coniuge può assumere rilievo quando l'immobile è cointestato e costituisce la casa familiare.
- La mancata residenza personale dell'acquirente nel Comune dell'immobile non comporta automaticamente la decadenza dall'agevolazione se il coniuge cointestatario vi risiede effettivamente.
- La valutazione deve considerare la situazione familiare complessiva e non soltanto la residenza anagrafica individuale del contribuente.
- La presunzione favorevole opera in assenza di prova contraria; pertanto l'Amministrazione può contestare il beneficio dimostrando che non sussiste un reale interesse familiare o che la residenza del coniuge è meramente formale.
- La regola deve essere applicata con cautela ai casi diversi dalla cointestazione tra coniugi o privi di un effettivo collegamento dell'immobile con la vita familiare.
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