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Sentenza

Sentenza n. 2696/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 167 dell’8 marzo 2024, dichiarato esecutivo il 13 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, gestore del servizio idrico integrato subentrato al precedente gestore in forza della convenzione del 22 settembre 2021, aveva richiesto il pagamento dei corrispettivi fatturati al Comune. Il Tribunale di Agrigento, con decreto ingiuntivo n. 167 dell’8 marzo 2024, aveva ingiunto il pagamento di € 51.293,40, oltre agli interessi contrattuali entro il tasso soglia previsto dalla l. 108/1996 e alle spese liquidate in € 1.656,00 oltre accessori. Il decreto, non opposto, è stato dichiarato esecutivo il 13 febbraio 2025 e notificato, unitamente al decreto di esecutorietà, il 26 marzo 2025; è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. A fronte della persistente inerzia comunale, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, gli interessi di mora secondo la deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR e una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza quanto all’obbligo di eseguire il decreto ingiuntivo, accertando che il titolo era esecutivo, equiparabile al giudicato e ritualmente notificato, e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Ha ordinato al Comune di pagare le somme dovute in base al titolo, inclusi gli interessi previsti dal decreto ingiuntivo dalla data della sentenza sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla precedente comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale di Canicattì, con ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine comunale; il commissario dovrà curare anche gli stanziamenti, le fasi contabili e il reperimento delle somme, poiché l’insufficienza dei fondi o della cassa non giustifica l’inottemperanza. Ha riconosciuto le eventuali spese documentate di registrazione e notificazione degli atti accessori, ma non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive e non funzionali all’ottemperanza. Ha respinto la richiesta di applicare gli interessi moratori previsti dalla deliberazione ARERA: il giudice dell’ottemperanza non può ampliare, modificare o integrare il contenuto del titolo del giudice ordinario, che riconosceva soltanto gli interessi contrattuali entro il tasso soglia. Ha inoltre respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in ragione della recente formazione del titolo e del fatto che il credito è già assistito da interessi. Ha condannato il Comune alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato ed agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

    L’amministrazione è tenuta a conformarsi anche ai provvedimenti del giudice ordinario equiparati al giudicato, la cui esecuzione può essere perseguita con il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Deve infine darsi atto che la difesa della ricorrente ha depositato altresì copia della notifica, in data 26 marzo 2025, del ripetuto decreto ingiuntivo unitamente al decreto di esecutorietà, sicché è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    L’Amministrazione dovrà, quindi, dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice assegna all’amministrazione un termine per adempiere e può predisporre, per il caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La sopra richiamata disposizione esclude infatti l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua”, ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”.

    La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano ulteriori ragioni ostative; nel caso concreto la recente formazione del titolo e la presenza di interessi sul credito hanno giustificato il diniego.

  • l. 108/1996

    Segnatamente va ribadito che, come detto, con il citato decreto ingiuntivo n. 167/2024 il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Ravanusa al pagamento degli “…interessi come da contratto sino al soddisfo, nei limiti del tasso soglia di cui alla l. 108/1996”, senza alcun riferimento alla deliberazione ARERA n. 311 del 16.07.2019, ed al relativo Allegato A afferente la “Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI)”.

    L’esecuzione deve rispettare il limite del tasso soglia indicato nel titolo per gli interessi contrattuali e non può essere estesa a interessi di diversa fonte non riconosciuti dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto nei termini e dichiarato esecutivo è equiparabile al giudicato e può essere eseguito mediante il giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • Quando l’ottemperanza riguarda un titolo formato dal giudice ordinario, il giudice amministrativo deve svolgere un’attività meramente esecutiva: non può modificare o integrare il contenuto del titolo, né riconoscere in ottemperanza somme o interessi non contemplati nel dictum da eseguire.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata se manifestamente iniqua; la recente formazione del titolo e il fatto che il credito sia già assistito da interessi possono giustificarne il diniego.
  • Nel dare esecuzione a un titolo di pagamento, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono compiere anche gli atti di bilancio e le operazioni contabili necessarie; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di liquidità non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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