Cassazione Civile, Ordinanza n. 21349/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2009, relativo a un immobile di ampia superficie, emesso dal Comune per omesso versamento e con applicazione di sanzioni per omessa denuncia. In primo e secondo grado la controversia si è concentrata, per quanto ancora rilevante in cassazione, sulla sola sanzione: la CTR aveva ritenuto che una precedente istanza di autotutela presentata dalla società nel 2014, riferita però a un diverso avviso per l'anno 2008, contenesse tutti i dati richiesti dall'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 e potesse valere come denuncia Tarsu, cosicché per il 2009 vi sarebbe stata solo denuncia tardiva e non omessa, senza sanzione. Il Comune ha impugnato tale statuizione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 70 e 76 del d.lgs. n. 507/1993: ha sostenuto che la denuncia Tarsu è un adempimento tipico, da rendere nei termini e con apposito modulo, destinato a valere fino a nuova denuncia; che l'istanza di autotutela, per sua natura, è invece solo richiesta di riesame di un atto già emesso e non può sostituire la denuncia tributaria; e che, comunque, una dichiarazione presentata tardivamente non elimina l'omissione né la sanzionabilità prevista dall'art. 76. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha affermato che la denuncia Tarsu di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 è un atto necessario, tipico e vincolato, con funzione informativa nei confronti dell'ente impositore, e che il sistema della tassa sui rifiuti non ammette dichiarazioni alternative o equipollenti, tanto meno una richiesta di autotutela presentata anni dopo e riferita a un diverso periodo d'imposta. Ne consegue che l'istanza di autotutela non può sostituire la denuncia omessa e non vale a trasformare l'omissione in mera tardività. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario della società contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della parte soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per l'esito alterno.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
la denuncia Tarsu è un adempimento necessario, da presentare entro il termine previsto, con contenuti tipici e funzione di consentire al Comune la liquidazione del tributo; non sono ammesse dichiarazioni alternative equipollenti.
art. 71 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l'avviso di accertamento è previsto nei soli casi di denuncia infedele, incompleta o omessa.
art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
è richiamato per ribadire l'inserimento della denuncia e dell'accertamento nel sistema di formazione e iscrizione a ruolo, con termini decadenziali propri.
art. 76 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, è sanzionata; la sanzione si applica anche per gli anni successivi se l'inottemperanza permane.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; la norma unifica la disciplina dell'accertamento dei tributi locali.
art. 1, comma 171, L. 27 dicembre 2006, n. 296
il nuovo regime dei termini decadenziali si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il presupposto della tassa è la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte tassabili.
art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato come norma che individua i soggetti tenuti alla denuncia.
Massime di principio
- La denuncia Tarsu prevista dalla disciplina dei rifiuti è un atto tipico e necessario, con contenuto normativamente predeterminato; non può essere sostituita da atti diversi, anche se contengono dati utili all'amministrazione.
- Un'istanza di autotutela diretta a contestare o modificare un precedente avviso di accertamento non equivale alla dichiarazione tributaria richiesta per un diverso periodo d'imposta, perché ha funzione e finalità del tutto diverse.
- La tardiva produzione di dati o istanze non trasforma l'omessa denuncia in denuncia tardiva quando l'obbligo dichiarativo prescritto dalla legge non sia stato adempiuto nei termini e nelle forme dovute.
- Nel sistema Tarsu, la permanenza dell'obbligo dichiarativo per ciascun anno d'imposta comporta che l'omissione originaria continua a essere rilevante anche per le annualità successive, con conseguente applicazione della sanzione prevista.
- Il Comune può procedere ad accertamento e sanzione nei casi di omessa, infedele o incompleta denuncia; la liquidazione automatica senza avviso è ammessa solo in presenza di dati già acquisiti, stabili e non contestati.
- Le norme sui termini di accertamento dei tributi locali si coordinano con la disciplina specifica della tassa e rispondono a esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di corretta organizzazione della riscossione.
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