Cassazione Civile, Sentenza n. 22500/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Puglia che aveva annullato la cartella di pagamento (euro 271.681,00) emessa su due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, per nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento. L'Agenzia deduceva in Cassazione vizi di diritto relativi all'individuazione del domicilio fiscale, alla regolarità delle formalità di notifica (art. 139 e 140 c.p.c.) e alla mancata attestazione delle ricerche del messo notificatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che: (i) l'indirizzo indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi (Brindisi, Via de Pinedo n. 9) costituisse elezione di domicilio ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e prevalesse sulla diversa residenza anagrafica (Via de Pinedo n. 17), pertanto le notifiche effettuate in quel domicilio erano valide; (ii) le formalità di notifica risultano adempiute secondo gli artt. 139 e 140 c.p.c. e la relata attesta il mancato reperimento e l'invio della raccomandata al domicilio eletto, per cui la notifica si è perfezionata anche se il ritiro della raccomandata avvenne da persona omonima; (iii) il motivo relativo all'omessa motivazione sulle modalità procedurali è assorbito. La sentenza della CTR è cassata nei limiti esposti e la causa è rinviata alla CTR di secondo grado della Puglia per il prosieguo e la decisione sulle spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 29/09/1973 n.600 art.58
L'art.58 individua il domicilio fiscale nel Comune di iscrizione anagrafica ma, secondo la Corte, l'elezione di domicilio effettuata dal contribuente nelle dichiarazioni prevale per le notifiche degli atti dell'amministrazione finanziaria.
d.P.R. 29/09/1973 n.600 art.60
L'art.60, e in particolare la previsione (all'epoca vigente) sul contenuto della dichiarazione, è stato interpretato nel senso che l'indicazione dell'indirizzo nella dichiarazione dei redditi costituisce elezione di domicilio (art. 60, comma 4, lett. d) precedente formulazione) e che la revoca efficiente dell'elezione richiede una comunicazione specifica all'Ufficio secondo le modalità previste.
legge 27/07/2000 n.212 art.6
Citata in rapporto alla normativa sul procedimento tributario e garanzie del contribuente; la Corte ha esaminato la compatibilità delle formalità di notifica con le garanzie processuali.
codice di procedura civile art.139
L'art.139 (alternative sedi di reperimento del destinatario) è stato richiamato per discutere l'adeguatezza delle ricerche; la Corte ha ritenuto che, una volta esperite le formalità previste e inviata la raccomandata al domicilio eletto, non fosse necessario un'ulteriore ricerca negli altri luoghi alternativi.
codice di procedura civile art.140
L'art.140 (notificazione in caso di irreperibilità temporanea) è stato applicato per concludere che la mancata presenza di soggetti idonei alla ricezione legittima la notifica mediante invio della raccomandata e affissione dell'avviso, ritenendosi così perfezionata la notificazione.
codice civile art.2700
Richiamato in relazione alla prova dell'avvenuta notifica/avvenuto deposito; la Corte ha ritenuto sufficiente la relata e le formalità effettuate per attestare la regolarità della notificazione.
d.lgs. 31/12/1992 n.546 art.36, comma 2
Citato dal ricorrente in relazione a motivazione omessa; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo autonomamente.
Massime di principio
- L'indicazione di un indirizzo nella dichiarazione dei redditi può costituire elezione di domicilio e prevale sulla diversa residenza anagrafica ai fini delle notifiche fiscali, salvo revoca effettuata nelle forme richieste dalla legge.
- Una notifica è valida se sono state eseguite le formalità previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c. (mancato reperimento di soggetti idonei, affissione dell'avviso, invio della raccomandata) anche se il ritiro materiale della raccomandata avviene da persona diversa o omonima, purché la relata attesti l'adempimento delle formalità.
- L'amministrazione non è tenuta a verificare l'aggiornamento o la veridicità del domicilio eletto dal contribuente; responsabilità di aggiornamento incombe sul destinatario.
- Per revocare efficacemente una elezione di domicilio può essere necessario rispettare procedure formali (es. comunicazione all'Ufficio con modalità previste) e non basta la mera dichiarazione interna o la diversa indicazione in contesti non formalmente riconosciuti.
- In caso di contestazione sulla regolarità della notifica, la documentazione del messo notificatore (relata) e il rispetto delle formalità procedurali costituiscono prova rilevante della validità della notificazione.
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