Sentenza del 15/06/2018 n. 15864 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente confermato l'avviso di liquidazione e rettifica, rideterminando il valore del ramo d'azienda in 690.969 euro ai fini dell'imposta di registro. Contestavano, in particolare, il criterio di valutazione basato sul numero degli utenti potenzialmente raggiungibili dagli impianti di radiodiffusione, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati soltanto gli utenti effettivamente raggiungibili tramite gli impianti funzionanti. Deducevano inoltre l'omessa pronuncia sull'asserita acquiescenza dell'Agenzia alla sentenza di primo grado e sulla non applicabilità delle sanzioni per errore scusabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché le società non avevano indicato le ragioni dell'estinzione del precedente giudizio sulla cartella e non era quindi possibile stabilire se tale estinzione incidesse sull'avviso di liquidazione. Ha accolto i motivi dal secondo al decimo, ritenendo illogica la decisione della CTR nella parte in cui aveva moltiplicato il valore minimo per tutti gli utenti potenzialmente raggiungibili, includendo quelli serviti da impianti non funzionanti. La CTR avrebbe dovuto individuare gli utenti effettivamente raggiungibili mediante gli impianti funzionanti e determinare il valore unitario considerando anche l'importanza socioeconomica dell'area, la rilevanza strategica delle postazioni e la disponibilità di altre frequenze. L'undicesimo motivo sulle sanzioni è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Le disposizioni disciplinano i criteri di rettifica e liquidazione del valore dei beni e delle aziende ai fini dell'imposta di registro. La valutazione deve fondarsi su elementi concreti e coerenti con l'effettivo valore economico dell'azienda trasferita.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Consentono di ricorrere per cassazione, rispettivamente, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Prevede ipotesi di non punibilità o esclusione della responsabilità per obiettive condizioni di incertezza o errore scusabile, tema rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento degli altri motivi.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Riguarda i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, invocati dalle società con riferimento alla non applicazione delle sanzioni.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale di un ramo d'azienda, il giudice può utilizzare criteri economici specifici, come il numero degli utenti raggiungibili, purché il criterio sia adeguatamente motivato e applicato a dati effettivamente riferibili alla capacità operativa dell'azienda.
- Non è corretto valorizzare un'azienda sulla base di utenti meramente potenziali quando una parte degli impianti necessari a raggiungerli non è funzionante: devono essere distinti gli utenti teorici da quelli concretamente servibili.
- Quando esiste un intervallo di valori unitari, la scelta del valore minimo o massimo non può essere automatica, ma deve tenere conto delle caratteristiche concrete dell'area, della posizione degli impianti, della rilevanza economica del mercato e della concorrenza disponibile.
- La valutazione del valore aziendale è normalmente una questione di fatto riservata al giudice di merito, ma può essere censurata in cassazione se la motivazione è illogica, contraddittoria o basata su dati non pertinenti.
- Chi eccepisce l'acquiescenza dell'amministrazione o l'effetto estintivo di un precedente giudizio deve indicare con precisione gli atti e le ragioni dell'estinzione; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'annullamento con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente: impone al giudice di merito una nuova valutazione secondo i principi indicati dalla Corte di cassazione.
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