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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di una bicicletta marca Pinarello da una ditta che ne aveva anche curato l'assemblaggio. Dopo una caduta durante l'uso, il mezzo si deformava fino a non poter più essere utilizzato. L'acquirente conveniva in giudizio la venditrice chiedendo il risarcimento del danno, mentre la convenuta negava ogni responsabilità per l'assemblaggio. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo il vizio non tempestivamente denunciato e comunque insussistente la responsabilità della venditrice; la Corte d'appello, all'esito di c.t.u., riformava la decisione e condannava la ditta al pagamento di euro 4.500. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, di cui il quinto solo subordinato. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso; la controparte non lo accettava. In cassazione si discuteva quindi anche degli effetti della rinuncia e, incidentalmente, del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non ha natura accettizia e non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali; essa comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione. Ha inoltre compensato le spese, richiamando l'alterno esito delle fasi di merito. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione della controversia in camera di consiglio non partecipata

  • art. 306 c.p.c.

    ritenuto non applicabile al giudizio di cassazione ai fini dell'efficacia accettizia della rinuncia

  • contributo unificato

    il raddoppio è escluso perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e la disciplina è di stretta interpretazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso non ha natura accettizia: non necessita dell'accettazione della controparte per produrre l'effetto processuale estintivo, essendo sufficiente la manifestazione unilaterale del ricorrente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venire meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma che lo prevede è eccezionale e va interpretata restrittivamente, limitandola ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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