Cassazione Penale, Sentenza n. 9474/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibili gli appelli presentati a loro nome perché ciascun atto di impugnazione era stato sottoscritto dal difensore dell'altro imputato (ossia scambio delle sottoscrizioni), ritenuto vizio di legittimazione. Inoltre si contestava la presunta nullità del procedimento d'appello per il decesso dell'Avv. Brunetti (difensore di uno dei ricorrenti) prima dell'udienza e la mancata nomina di un difensore d'ufficio, si deduceva che Brunetti avrebbe agito in sostituzione dell'altro difensore e che la nomina del difensore poteva desumersi per facta concludentia dai verbali di udienza; infine si sosteneva che, in ogni caso, alla data dell'appello era intervenuta la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha rilevato che il decesso dell'Avv. Brunetti è intervenuto dopo la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'appello, per cui non era configurabile l'obbligo di nomina d'ufficio né un vizio processuale per mancata sostituzione. Quanto alla legittimazione dei difensori, la Corte ha accertato che, sebbene nei verbali delle udienze fosse annotata la presenza di entrambi i difensori, nel verbale del 14/11/2019 risultava espressamente dichiarato che Halilovic era assistito solo dall'Avv. Brunetti e Ahmetovic solo dall'Avv. Gugliotta; pertanto gli appelli sottoscritti dall'avvocato dell'altro imputato erano inammissibili per difetto di legittimazione. Conseguentemente la sentenza di primo grado è divenuta definitiva alla data del 14/11/2019 e non è stato possibile far valere in Cassazione la prescrizione. I ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Richiamata nella doglianza relativa alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato il diritto di difesa poiché non sussisteva la conoscenza effettiva del decesso del difensore prima della fissazione dell'udienza
Costituzione, art. 111
Invocata in relazione alle garanzie del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie proceduralmente rilevanti nel caso concreto
Codice di procedura penale, art. 96
Riguarda la nomina e la dichiarazione di nomina del difensore; la Corte ha osservato che la nomina può desumersi anche per facta concludentia ma che in presenza di annotazioni formali contrarie (verbale del 14/11/2019) prevale la dichiarazione formale
Codice di procedura penale, art. 97, commi 1 e 2
Norma sulla nomina del difensore d'ufficio in caso di sopravvenienza che impedisca la difesa, la cui operatività presuppone la effettiva conoscenza da parte del giudice della sopravvenienza; qui tale conoscenza non era presente
Codice di procedura penale, art. 102
Riguarda la sostituzione del difensore; la Corte ha valutato che l'asserita sostituzione non poteva prevalere sulle indicazioni formali e sulle dichiarazioni rese in udienza
Codice di procedura penale, art. 129
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha precisato che, se l'appello è originariamente inammissibile per difetto di legittimazione, la sentenza di primo grado è divenuta definitiva e la prescrizione non può essere dichiarata in Cassazione
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c
Riferita nella doglianza di nullità del procedimento; la Corte non ha ravvisato la nullità perché mancava la condizione di conoscenza del decesso che avrebbe imposto misure diverse
Codice di procedura penale, art. 420, comma 1
Rinvio agli effetti processuali della nullità e alla tutela degli interessi difensivi; applicata in modo compatibile con la valutazione di effettiva conoscenza degli eventi
Codice di procedura penale, art. 429
Richiamato con riferimento alla qualificazione dello scambio tra difensori; la Corte ha ritenuto che non sussisteva un equivoco idoneo a determinare la nullità dell'intero procedimento
Codice penale, art. 157
Richiamato insieme all'art. 129 c.p.p. in relazione alla prescrizione; la Corte ha deciso che la prescrizione non poteva essere efficacemente invocata dopo la declaratoria di inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 625-bis
Citato dalla giurisprudenza nella motivazione come riferimento ai vizi di instaurazione del contraddittorio e al loro controllo in Cassazione
Massime di principio
- Il decesso del difensore di fiducia determina l'obbligo di nomina del difensore d'ufficio o la concessione di termine solo se il giudice ha avuto effettiva e reale conoscenza dell'evento prima di celebrare l'udienza
- La nomina del difensore può essere desumibile per facta concludentia dai comportamenti e dalle annotazioni di udienza, ma le dichiarazioni formali in verbale che attestano la nomina esclusiva di un difensore prevalgono e impediscono la sanatoria per via di nomine 'tacite'
- Se l'appello è originariamente inammissibile per difetto di legittimazione del difensore, la sentenza di primo grado si considera divenuta definitiva e non è possibile invocare successivamente la prescrizione del reato in Cassazione
- Quando sussistono contestazioni sulla legittimazione del difensore, è determinante l'esame dei verbali e degli atti ufficiali: annotazioni coerenti e dichiarazioni rese in udienza hanno valore decisivo
- Le eccezioni di violazione costituzionale o di diritto alla difesa richiedono la dimostrazione che il vizio abbia effettivamente impedito l'esercizio del contraddittorio; la mera circostanza del decesso del difensore non è sufficiente se il giudice non ne era a conoscenza al momento dell'udienza
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