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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14431/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto e finanziamento di un macchinario medico (litotritore) destinato a un centro per la cura dei calcoli renali. I coniugi ricorrenti riferiscono di essere stati indotti a costituire una società per svolgere l'attività sanitaria e ad acquistare il bene sulla base delle rassicurazioni di un terzo che prometteva un prezzo di favore, ma poi avrebbero scoperto sia di aver pagato un prezzo non vantaggioso sia che il macchinario non funzionava adeguatamente. Da ciò sono derivate denunce penali per truffa e varie controversie civili: una sul leasing/f inanziamento e un'altra, quella qui in esame, proposta contro la finanziaria e contro la società produttrice/venditrice. Nei gradi di merito è stata esclusa la responsabilità della società produttrice per il fatto dei suoi agenti/rappresentanti, ritenendo insussistente la prova che avessero agito spendendo il nome della società o che la società sapesse delle condotte illecite, e si è negata anche la restituzione delle somme asseritamente pagate dai ricorrenti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) illegittimità costituzionale delle norme sui giudici ausiliari di appello; 2) violazione degli artt. 2049, 1218 e 2056 c.c. per avere escluso la responsabilità della società produttrice per il fatto dei suoi preposti, richiamando il criterio dell'occasionalità necessaria; 3) violazione degli artt. 2709 e seguenti c.c. per il mancato riconoscimento della prova documentale del pagamento e per aver escluso che la fattura valesse come confessione; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere ritenuto formato un giudicato esterno sulla domanda di restituzione proposta nei confronti della finanziaria. La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando il primo motivo infondato alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sui giudici ausiliari, e dichiarando inammissibili o infondati gli altri motivi perché miravano in sostanza a una diversa valutazione dei fatti, delle prove e del perimetro del giudicato; ha inoltre confermato che la fattura non ha efficacia confessoria di per sé e che il giudice di merito aveva comunque fondato il rigetto anche su un autonomo accertamento di merito, non solo sul giudicato. Spese poste a carico dei ricorrenti in favore di entrambe le controparti controricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla legittimità costituzionale del collegio d'appello con giudici ausiliari, richiamando la declaratoria della Corte costituzionale e la successiva giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla responsabilità della società produttrice ex art. 2049 c.c., perché censurava una valutazione di fatto già compiuta dai giudici di merito, i quali avevano escluso anche il rapporto di occasionalità necessaria tra condotta degli ausiliari e danno. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo sul pagamento del prezzo e sulla valenza probatoria della fattura, osservando che si contestava la valutazione delle prove e che la fattura non costituisce di per sé confessione. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo sul giudicato esterno ex art. 2909 c.c., poiché la censura non si confrontava con la ratio decidendi, fondata anche su un autonomo accertamento di merito. Condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle due controparti e applicazione del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 62 e seguenti d.l. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013

    Le disposizioni sui giudici ausiliari di appello, pur dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, possono essere temporaneamente tollerate fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria, per evitare l'annullamento di massa delle decisioni e per esigenze organizzative degli uffici.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del committente/preponente per il fatto dell'ausiliario richiede un accertamento in fatto sul nesso di occasionalità necessaria; se il preposto agisce in collusione con terzi e in violazione delle regole impostegli, il rapporto di occasionalità può dirsi interrotto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in combinazione con l'art. 2049 c.c.; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma, perché la censura viene dichiarata inammissibile come volta a sollecitare una diversa valutazione di fatto.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in combinazione con l'art. 2049 c.c.; non viene fornita una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • artt. 2709 e ss. c.c.

    Le prove documentali, inclusa la fattura, vanno valutate secondo le regole ordinarie; la fattura non ha di per sé efficacia confessoria, potendo al più assumere tale valore la scrittura che la richiami.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado, la censura di omesso esame del fatto incontra i limiti propri del giudizio di legittimità e non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevante solo nei limiti effettivi della precedente pronuncia definitiva; la censura è inammissibile se non si confronta con l'accertamento dei giudici di merito che la precedente decisione abbia effettivamente statuito sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. non discende automaticamente dalla mera esistenza del rapporto di preposizione, ma richiede che il fatto dannoso sia avvenuto nell'occasione di tale rapporto; se il giudice di merito esclude in fatto l'occasionalità necessaria, la censura di legittimità non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle stesse circostanze.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione delle prove documentali e del merito; la contestazione del peso probatorio attribuito a documenti come la fattura è, di regola, inammissibile se mascherata da violazione di legge.
  • La fattura commerciale non costituisce di per sé confessione del pagamento o dell'inesistenza del credito; per attribuirle efficacia confessoria occorre un diverso documento o una dichiarazione che la richiami espressamente in termini univoci.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo se la precedente decisione abbia effettivamente statuito sul medesimo punto in modo definitivo; il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specialmente quando il rigetto sia sorretto anche da autonoma valutazione di merito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già definite dalla Corte costituzionale vanno lette nel quadro delle indicazioni di continuità operativa offerte dalla giurisprudenza di legittimità, che può limitarne gli effetti demolitori per ragioni di sistema e di gestione dell'arretrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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