Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il consorzio aveva convenuto in giudizio il Comune di Napoli e il Commissario straordinario di governo chiedendo: il corrispettivo per le prestazioni rese nelle procedure espropriative affidategli in base alla convenzione del 1981; il rimborso delle indennità di espropriazione anticipate; il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per i giudizi relativi alle espropriazioni; il riaccredito delle penali applicate e già liquidate. Il tribunale aveva accolto in larga parte le domande, rigettando eccezioni di prescrizione e decadenza. In appello, il Comune aveva contestato la propria legittimazione passiva e la mancata tempestiva iscrizione delle riserve; il Commissario aveva contestato la propria legittimazione passiva per gli oneri di contenzioso anteriori al 31 marzo 1996. La Corte d'appello aveva ritenuto che il passaggio delle opere al Comune fosse avvenuto il 31 marzo 1996, ma aveva escluso la legittimazione passiva dello Stato/Commissario per gli oneri di contenzioso anteriori, attribuendo tali oneri al Comune; inoltre aveva ritenuto necessario l'onere di riserva anche per i costi connessi alle procedure espropriative e aveva accolto l'appello del Comune su tale punto. In cassazione il consorzio ha dedotto quattro motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sul trasferimento degli oneri di contenzioso, sostenendo che lo Stato dovesse farsi carico di tutti i contenziosi relativi alle opere trasferite, non solo di quelli relativi ad alcune opere, e che fosse erroneo il criterio fondato sulla pendenza del giudizio al momento del trasferimento; in subordine, omesso esame della domanda di arbitrato proposta prima del trasferimento; 2) violazione della normativa sulle riserve nei lavori pubblici, contestando l'obbligo di iscriverle anche per fatti non soggetti a registrazione contabile; 3) omesso esame dell'assenza di una contabilità ufficiale nelle procedure espropriative e dedotta formazione di giudicato interno sul punto; 4) falsa applicazione della stessa normativa e omesso esame del fatto che non tutte le pretese erano oneri aggiuntivi, perché alcune erano già previste dalla convenzione e dunque non richiedevano riserva. Il Comune ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e il terzo motivo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune perché verteva su una questione nuova rispetto ai motivi di appello originari. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha ribadito che l'art. 42, comma 3, L. 144/1999 si interpreta nel senso che gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi prima del trasferimento delle opere agli enti destinatari, senza limitazione alle sole opere acquedottistiche o a quelle già pendenti alla data del trasferimento; ha poi chiarito che l'obbligo di iscrizione della riserva riguarda gli oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo originario, ma non le prestazioni o le voci di spesa già previste dalla convenzione, sicché la sentenza d'appello era errata nel ricomprendere indistintamente tutte le domande nel regime della riserva.
Norme richiamate
L. 144/1999, art. 42, comma 3
"gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari"
norma speciale che pone a carico dello Stato gli oneri del contenzioso relativi a eventi anteriori al trasferimento delle opere, senza limitazione alle sole opere acquedottistiche e senza subordinare il criterio alla pendenza del giudizio alla data del trasferimento
L. 144/1999, art. 43
richiamato dalle difese del Comune quale base per sostenere che gli oneri del contenzioso delle opere di ricostruzione gravassero sullo Stato
L. 341/1999
richiamata dal Commissario straordinario per sostenere il subentro del Comune in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla ricostruzione
L. 559/1993
richiamata dal ricorrente nel primo motivo insieme ad altre fonti sulla gestione delle opere e sugli oneri connessi
D.M. 4 novembre 1994
richiamato dal ricorrente nel primo motivo quale atto rilevante nella disciplina del trasferimento e della gestione delle opere
D.L. 244/1995, art. 22
richiamato per il confronto con la disciplina successiva dell'art. 42 L. 144/1999
L. 341/1995
legge di conversione del D.L. 244/1995 richiamata nel ricorso
D.Lgs. 354/1999, artt. 2 e 8
richiamati nel primo motivo e dalla Corte come indice del riferimento generico alle "opere" e della ricognizione del contenzioso da parte del commissario
R.D. 350/1895, artt. 36, 37, 53, 54, 56 e 64
disciplina della contabilità dei lavori e dell'iscrizione delle riserve; la Corte ne conferma l'interpretazione consolidata, secondo cui la riserva va iscritta per gli oneri aggiuntivi anche quando collegati a procedimenti espropriativi
Massime di principio
- In tema di successione tra amministrazioni nella gestione di opere pubbliche o di ricostruzione, la disciplina speciale che pone gli oneri del contenzioso a carico dello Stato per le controversie originate da eventi anteriori al trasferimento deve essere interpretata in senso ampio, riferita a tutte le opere trasferite e non solo ad alcune tipologie espressamente menzionate in altri passaggi normativi.
- Il criterio di riparto degli oneri del contenzioso non può essere costruito sulla sola pendenza del giudizio alla data del trasferimento, se la norma speciale collega l'accollo al momento in cui si sono verificati i fatti generatori della controversia.
- Nell'appalto pubblico l'obbligo di iscrizione della riserva non dipende solo dalla presenza materiale di una specifica registrazione contabile, ma dall'insorgenza di fatti idonei a generare pretese economiche ulteriori; ove la contabilità non sia disponibile, la riserva va comunque tempestivamente apposta in documenti contabili equivalenti.
- L'onere della riserva riguarda le sole pretese che comportano un incremento del corrispettivo o dei costi rispetto a quanto originariamente pattuito e contabilizzato; non si estende alle voci già previste dalla convenzione o dal contratto originario, per le quali manca un vero onere aggiuntivo.
- La verifica della necessità della riserva richiede di distinguere tra domande fondate su costi ulteriori e domande che trovano già titolo nel regolamento contrattuale, perché solo le prime sono soggette alla disciplina decadenziale delle riserve.
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