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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19098/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 81, comma 2 cod. pen., e art. 216, comma 2 legge fallimentare) contestata per cinque motivi: 1) erronea configurazione del reato nonostante l'impossibilità giuridica della cessione degli automezzi a seguito della trascrizione del fallimento (richiamo art. 49, comma 2 cod. pen.); 2) insufficiente prova dell'attribuzione delle cessioni dei beni all'imputato, essendo mancanti sottoscrizioni e elementi specifici che collegassero Molè alle vendite; 3) mancata considerazione delle circostanze escludenti il dolo specifico, essendo emersi versamenti personali dell'imputato per sostenere l'azienda; 4) valore esiguo e destinazione a demolizione dei beni, che renderebbero irrilevante l'effettivo depauperamento della massa creditoria; 5) mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 219, comma 3 legge fallimentare) in relazione al modesto valore complessivo della distrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli infondati e ha accolto il quinto motivo relativo alla mancata valutazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno. In particolare: ha confermato l'affermazione di responsabilità penale per bancarotta fraudolenta post-fallimentare pronunciata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e dal Tribunale di Palmi, ritenendo corretta la ricostruzione del depauperamento attribuito a Molè (dominanza nell'impresa, indici di riconducibilità, materiale distacco dei beni). La Corte ha ribadito che, nel caso di bancarotta post-fallimentare, la trascrizione del fallimento non esclude la rilevanza penale della distrazione e che l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (consapevolezza e volontà dello spoglio), non la finalità specifica di recare danno ai creditori. Tuttavia la Corte ha rilevato insufficiente la motivazione della Corte territoriale in ordine al diniego dell'attenuante di particolare tenuità (art. 219, comma 3 l.f.), dovendo la valutazione riferirsi all'entità della diminuzione patrimoniale causata dalla condotta illecita e non all'entità del passivo fallimentare. Per questo la sentenza è annullata limitatamente al riconoscimento di tale attenuante e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna è dichiarata irrevocabile nei limiti indicati (ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    richiama la continuazione o il concorso di reati (menzionato come riferimento al cumulo o collegamento con la fattispecie contestata)

  • art. 216, comma 2 legge fallimentare

    norma che sanziona la bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare: responsabilità per atti di disposizione dei beni non autorizzati dagli organi della procedura

  • art. 49, comma 2 cod. pen.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inidoneità dell'azione quando esiste impossibilità giuridica dell'effetto traslativo; la Corte di cassazione ha escluso che l'inefficacia dei trasferimenti rispetto alla massa escluda la rilevanza penale della distrazione post-fallimentare

  • art. 42 e seguenti legge fallimentare

    disciplinano l'inefficacia di atti prefallimentari e la tutela della massa creditoria; la Corte sottolinea che l'inefficacia legale non esonera il curatore dall'azione di accertamento e restituzione

  • art. 44 e seguenti legge fallimentare

    attribuiscono al curatore gli strumenti per aggredire i patrimoni dei terzi che abbiano beneficiato di atti inefficaci; ciò non esclude la responsabilità penale per distrazione

  • art. 2740 cod. civ.

    richiamato per spiegare il diverso presupposto della bancarotta post-fallimentare: non è il vincolo civile di conservazione patrimoniale ma il rispetto delle regole della gestione coattiva a fondamento della responsabilità

  • art. 223, comma 1 legge fallimentare

    norma afferente a ipotesi analoghe di bancarotta impropria societaria post-fallimentare, richiamata per evidenziare la ratio della disciplina post-fallimentare

  • art. 219, comma 3 legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    prevede la circostanza attenuante speciale della particolare tenuità del danno in tema di bancarotta: va valutata rispetto alla diminuzione patrimoniale causata dall'illecito e non all'entità del passivo fallimentare; la mancata valutazione adeguata ha determinato l'annullamento parziale

  • art. 624, comma 2 cod. proc. pen.

    norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza impugnata nei limiti della statuizione di affermazione della responsabilità penale

Massime di principio

  • In materia di bancarotta fraudolenta post-fallimentare la distrazione può consistere anche nel mero distacco materiale del bene dal patrimonio aziendale (es. uso o godimento trasferito a terzi) e non richiede necessariamente un trasferimento traslativo efficiente dal punto di vista civilistico
  • La trascrizione della dichiarazione di fallimento o l'inefficacia civilistica di singoli atti non escludono automaticamente la responsabilità penale per distrazione: il curatore può esperire azioni e resta rilevante l'atto di spoliazione rispetto alla massa
  • Per attribuire la condotta distrattiva a un soggetto non è sufficiente la sola qualità di socio o amministratore; tuttavia, la prova può emergere da un insieme di elementi indiziari e comportamenti che designino il dominus dell'impresa e il controllo sulla gestione finanziaria
  • Nella bancarotta post-fallimentare l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (consapevolezza e volontà dello spoglio non autorizzato dagli organi fallimentari), non la prova di una finalità specifica tesa a recare danno ai creditori
  • Il valore economico dei beni distratti, anche se modesto o relativo a beni obsoleti, non è automaticamente irrilevante ai fini della configurazione del reato: l'elemento fondamentale è la sottrazione all'attivo procedurale e l'idoneità del bene a costituire garanzia per i creditori
  • La valutazione della speciale tenuità del fatto deve essere effettuata con riferimento all'entità della diminuzione patrimoniale derivante dall'illecito e richiede motivazione specifica; la sua mancata o inadeguata considerazione può comportare annullamento e rinvio
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione ex novo degli elementi di fatto; i motivi che chiedono una diversa lettura degli stessi sono inammissibili se non indicano profili di illegittimità di diritto

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