Cassazione Penale, Sentenza n. 19506/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Roma del 09/11/2020 che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di diffamazione per remissione tacita di querela. Il ricorrente (persona offesa) lamentava violazione degli artt. 152 cod. pen. e 74 cod. proc. pen., sostenendo di non aver ricevuto notizia del rinvio all'udienza del 9/11/2020 per un errore di annotazione della data da parte del proprio difensore e che la sua assenza poteva essere spiegata come mero disguido e non come volontà di rimettere la querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tre ordini di ragioni: 1) carenza di legittimazione: il ricorrente non risultava costituito parte civile ma soltanto persona offesa, e quindi non aveva titolo a proporre il ricorso per cassazione; 2) intempestività: il ricorso è stato depositato oltre il termine dei trenta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pronuncia; 3) manifesta infondatezza: il Giudice di pace aveva correttamente disposto la notifica del verbale contenente l'avvertimento che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela e, nonostante il verbale fosse stato notificato al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., la persona offesa non era comparsa all'udienza, legittimando la dichiarazione di remissione tacita. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della remissione della querela; il ricorso contestava violazione, ma la Corte ha ritenuto che la remissione tacita fosse correttamente accertata dal giudice del merito
art. 74 cod. proc. pen.
Norma citata nel motivo di ricorso (riguarda la facoltà di costituzione di parte civile e ruolo della persona offesa); la Corte ha ritenuto che l'attore non fosse costituito parte civile, perciò privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione
art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
Il verbale con l'avvertimento è stato notificato al difensore domiciliatario ex lege ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto valida tale notifica come idonea informazione al querelante
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Sez. U. n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore)
Giurisprudenza richiamata che conferma che l'assenza del querelante, previa espressa avvertenza del giudice che l'assenza sarà interpretata come remissione, integra remissione tacita di querela anche davanti al Giudice di pace
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
Richiamata quale principio per la determinazione equitativa della sanzione pecuniaria in relazione alla colpa nel proporre un ricorso inammissibile
Massime di principio
- Solo chi è costituito parte civile (non la mera persona offesa non costituita) ha legittimazione a impugnare con ricorso per cassazione una sentenza penale che incide sulla querela.
- I termini per impugnare in cassazione decorrono secondo le regole previste (termine di 30 giorni decorrente dal quindicesimo giorno successivo alla pronunzia quando la sentenza è depositata senza motivazione contestuale): il rispetto dei termini è rigoroso e la tardività determina inammissibilità.
- La mancata comparizione del querelante, dopo che il giudice ha espressamente avvertito che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, legittima la dichiarazione di estinzione del reato per remissione tacita.
- La notifica del verbale contenente l'avvertimento al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p. è idonea a considerarsi conoscenza dell'avvertimento da parte del querelante.
- Un disguido interno (es. errore di annotazione della data da parte del difensore) non documentato oggettivamente difficilmente basta a far ritenere che l'assenza non esprima la volontà di rimettere la querela; è necessario fornire elementi oggettivi e documentati per superare la presunzione di remissione tacita.
- Ricorsi privi di titolo, tardivi o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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