Cassazione Civile, Ordinanza n. 22443/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non decide nel merito dei motivi, ma rileva che il ricorso è stato proposto avverso una sentenza già impugnata in altro procedimento riunito. Pertanto dispone la riunione del presente ricorso al ricorso n. 325/22 ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Il testo fornito non contiene una decisione finale sul merito del ricorso, né l’esito complessivo del procedimento riunito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la loro domanda risarcitoria per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 in materia di adeguata remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina. Dalla pronuncia emerge però solo che il ricorso, avente ad oggetto la medesima sentenza già investita da altri ricorsi riuniti nel procedimento n. 325/22, è stato sottoposto a riunione ex art. 335 c.p.c.; non risultano esaminati altri motivi di censura nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
la Corte applica la regola della riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, disponendo l’attrazione del ricorso al procedimento già iscritto e pendente.
Massime di principio
- Quando contro la medesima sentenza siano proposti più ricorsi per cassazione, la Corte può disporne la riunione ex art. 335 c.p.c. per trattarli congiuntamente in un unico procedimento.
- La riunione delle impugnazioni non implica di per sé una decisione sul merito delle doglianze: essa è un provvedimento organizzativo-processuale che coordina la trattazione di ricorsi pendenti avverso il medesimo provvedimento.
- Se il testo dell’ordinanza si limita alla riunione del ricorso a un altro procedimento già pendente, senza esaminare i motivi, non è possibile desumere principi sul merito della controversia sostanziale.
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