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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05569/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di un fatto di lesioni colpose in occasione di un sinistro stradale avvenuto a Macchia d'Isernia il 22 maggio 2017. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 179 e 178, comma 1, c.p.p. per asserita violazione del diritto di difesa, sostenendo che il decreto di citazione nel giudizio di primo grado non le fosse stato notificato validamente. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando travisamento della prova e mancata verifica del nesso causale, quindi insussistenza del reato contestato. La parte civile chiedeva l'inammissibilità o, subordinatamente, il rigetto del ricorso, oltre alla conferma della responsabilità dell'imputata, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, privi di una critica specifica alla motivazione impugnata e diretti, in realtà, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la notifica del decreto di citazione risultava eseguita a mani di persona qualificata come convivente, con applicazione dell'art. 157 c.p.p. vigente all'epoca, e la diversa documentazione anagrafica non era sufficiente a superare l'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva logicamente spiegato che la svolta a sinistra effettuata dall'imputata, in violazione delle regole di prudenza e del divieto di linea continua, rendeva l'evento prevedibile ed evitabile; inoltre la condotta della persona offesa integrava, al più, un concorso di colpa e non interrompeva il nesso causale. Il reato non era prescritto al momento della sentenza impugnata; comunque, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata eventuale prescrizione maturata successivamente. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata per asserita nullità derivante dalla mancata notificazione del decreto di citazione; la Corte non ravvisa la dedotta nullità

  • art. 178, comma 1, c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità a tutela del diritto di difesa; censura ritenuta infondata

  • art. 157 c.p.p.

    richiamato per affermare la validità della notifica eseguita a persona convivente con il destinatario

  • art. 154, comma 1, lettere a e b, cod. strada

    "I conducenti che intendono eseguire una manovra ... devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada ...; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione"

    norma di cautela specifica la cui violazione è stata posta a fondamento della colpa specifica contestata all'imputata

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per escludere la declaratoria di cause di non punibilità in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di nullità della notifica del decreto di citazione non può fondarsi sul solo contrasto tra la relata di notifica e le risultanze anagrafiche; quando la notifica sia avvenuta a persona qualificata come convivente, chi eccepisce la nullità deve fornire prova rigorosa dell'insussistenza del rapporto di convivenza.
  • In tema di sinistri stradali, la valutazione della dinamica del fatto, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e dell'efficienza causale delle condotte dei conducenti appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per evidenti vizi logici o giuridici.
  • La condotta colposa della persona offesa, ove non sia da sola sufficiente a interrompere il nesso causale, integra concorso di colpa e incide sul trattamento sanzionatorio, non sull'esclusione automatica della responsabilità dell'imputato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni stradaliFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della provaNesso di causalità

Testo integrale

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