Corte di giustizia, Ordinanza C-54/18
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 14 febbraio 2019. — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus contro Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo e Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articoli 1 e 2 quater – Ricorso contro i provvedimenti di ammissione o esclusione degli offerenti – Termini di ricorso – Termine di decadenza di 30 giorni – Normativa nazionale che esclude la possibilità di eccepire l’illegittimità di un provvedimento di ammissione nell’ambito di un ricorso contro gli atti successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-54/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto, in linea di principio, compatibile con il diritto dell’Unione il sistema italiano del c.d. rito "super accelerato" sugli atti di ammissione/esclusione nelle gare pubbliche. Il termine di 30 giorni e la preclusione a contestare successivamente tali atti sono ammissibili solo se la comunicazione dell’atto consente effettivamente all’operatore economico di conoscere i motivi dell’asserita illegittimità. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, l’accesso agli atti e la motivazione disponibile abbiano reso possibile un ricorso effettivo.
Appalti pubblici: compatibilità con la direttiva 89/665/CEE del termine decadenziale di 30 giorni per impugnare ammissioni/esclusioni e della preclusione a contestarle dopo l’aggiudicazione.
La questione giuridica
Se la direttiva 89/665/CEE, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che: 1) impone di impugnare entro 30 giorni dalla comunicazione il provvedimento di ammissione o esclusione alla gara; 2) preclude, se tale impugnazione non è stata proposta, di eccepire successivamente l’illegittimità dell’ammissione degli altri concorrenti, anche con ricorso incidentale, contro gli atti successivi e l’aggiudicazione.
Principio di diritto
La direttiva 89/665/CEE, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta, non osta a una disciplina nazionale che imponga un termine di decadenza di 30 giorni per impugnare ammissioni o esclusioni e che, in mancanza di tale impugnazione, precluda di contestarne l’illegittimità negli atti successivi o nell’aggiudicazione; tuttavia tale preclusione è compatibile con il diritto UE solo se il provvedimento comunicato è corredato di una motivazione sufficiente o comunque l’interessato è posto in condizione di conoscere, o di poter conoscere, l’asserita illegittimità e quindi di esercitare effettivamente il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 89/665/CEE
- Direttiva 2014/23/UE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 1 direttiva 89/665/CEE
- Articolo 2 quater direttiva 89/665/CEE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Impugnazione delle ammissioni/esclusioni nelle gare pubbliche e tutela giurisdizionale effettiva
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in una controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto di servizi di assistenza domiciliare. La Corte esamina la compatibilità con la direttiva 89/665/CEE e con l’articolo 47 della Carta della disciplina italiana che impone un ricorso immediato contro i provvedimenti di ammissione o esclusione dalla gara.
Fatti e procedimento principale
Il CISS di Pinerolo aveva aggiudicato l’appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese. La Cooperativa Animazione Valdocco, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione e vari atti di gara, sostenendo che il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe dovuto essere ammesso per mancato deposito della cauzione provvisoria e per difetto dei requisiti di partecipazione.
L’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso: secondo il diritto italiano, infatti, le ammissioni e le esclusioni dovevano essere contestate entro 30 giorni dalla loro comunicazione, a pena di decadenza, e l’omessa impugnazione precludeva di far valere successivamente l’illegittimità derivata degli atti successivi.
Quadro normativo UE e nazionale
La Corte richiama:
- l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, che impone rimedi efficaci e accessibili per i soggetti lesi;
- l’articolo 2 quater della stessa direttiva, che consente agli Stati membri di fissare termini di ricorso, purché rispettino soglie minime e siano accompagnati dalla comunicazione dei motivi pertinenti;
- l’articolo 47 della Carta, relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Quanto al diritto interno, sono rilevanti l’articolo 120, comma 2-bis, c.p.a., l’articolo 29 e l’articolo 53 del codice dei contratti pubblici.
Prima questione: termine di 30 giorni per impugnare ammissioni/esclusioni
La Corte afferma che, in linea di principio, un termine di 30 giorni a pena di decadenza è compatibile con la direttiva 89/665/CEE, poiché i termini brevi rispondono all’esigenza di celerità e certezza del diritto propria delle procedure di gara.
Tuttavia, la compatibilità è subordinata a una condizione essenziale: il provvedimento comunicato deve essere corredato da una relazione dei motivi pertinenti, tale da consentire all’interessato di conoscere, o almeno di poter conoscere, l’asserita violazione del diritto dell’Unione. Solo così il termine decorre in modo conforme all’articolo 47 della Carta e alla giurisprudenza sulla decorrenza dei termini dal momento della conoscenza effettiva o conoscibilità della violazione.
Seconda questione: preclusione a contestare successivamente l’ammissione
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in linea di principio, è compatibile con la direttiva 89/665 una regola nazionale che imponga di far valere tempestivamente le irregolarità del procedimento di gara, pena la decadenza e l’impossibilità di farle valere contro gli atti successivi o contro l’aggiudicazione.
Anche qui, però, la regola non può operare in modo da privare l’operatore economico di un ricorso effettivo. Se l’interessato non poteva ragionevolmente conoscere l’illegittimità dell’ammissione entro il termine di decadenza, la preclusione non può essergli opposta. Il giudice nazionale deve quindi verificare se la comunicazione del provvedimento, insieme al regime di accesso agli atti, abbia effettivamente permesso alla cooperativa ricorrente di cogliere i vizi dedotti e di agire utilmente nel termine di 30 giorni.
Ruolo dell’accesso agli atti
La Corte sottolinea che il giudice del rinvio deve considerare anche l’effetto combinato delle norme italiane sulla pubblicazione degli atti e sul differimento dell’accesso alla documentazione di gara. Se tali regole rendessero impossibile o eccessivamente difficile conoscere l’illegittimità del provvedimento di ammissione, la decadenza non potrebbe operare in modo conforme al diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la direttiva 89/665/CEE non osta alla normativa italiana in esame, sia quanto al termine di 30 giorni per impugnare le ammissioni/esclusioni, sia quanto alla preclusione di sollevare successivamente tali vizi contro l’aggiudicazione, ma solo a condizione che l’interessato sia posto in concreto in grado di conoscere i motivi di illegittimità tramite la comunicazione del provvedimento e la motivazione ad esso allegata o disponibile.
Principio di diritto ricavabile
I termini decadenziali nelle gare pubbliche sono ammissibili nel diritto UE, ma non possono essere applicati in modo da trasformarsi in una barriera all’accesso effettivo alla giustizia: il concorrente deve poter conoscere tempestivamente i motivi del vizio che intende far valere, altrimenti la decadenza non è opponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-345/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-423/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-531/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-554/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-562/17
- Sentenza · 14 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-630/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →