Cassazione Civile, Ordinanza n. 21759/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
A seguito di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso della parte privata contro la Prefettura e aveva liquidato le spese del giudizio di appello e di legittimità, il difensore della ricorrente ha promosso procedimento di correzione di errore materiale. Ha dedotto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 31576/2022 era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., nonostante nel ricorso originario e nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. fosse stata formulata specifica richiesta, con dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi. La resistente non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha osservato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio è quello della correzione dell'errore materiale e che la legittimazione a proporlo spetta al difensore che aveva formulato la richiesta nel giudizio. Ha quindi ordinato la correzione dell'ordinanza precedente mediante inserimento nel dispositivo della formula con cui si dispone la distrazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore dell'avvocato istante, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese integra un errore materiale correggibile; la distrazione può essere disposta in favore del difensore che abbia chiesto e documentato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c.
Regolano la trattazione camerale del ricorso secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
Individua il regime processuale applicabile al procedimento di correzione nel tempo.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese nel dispositivo di una decisione costituisce un errore materiale emendabile tramite il procedimento di correzione, quando dagli atti risulti che la richiesta era stata effettivamente formulata.
- La legittimazione a proporre il ricorso per correzione finalizzato a ottenere la distrazione delle spese spetta al difensore che abbia formulato la relativa istanza nel giudizio, e non alla parte favorevole condannata alle spese.
- Ai fini della distrazione ex art. 93 c.p.c., è निर्णisivo che dal ricorso o dagli atti emerga la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a pronuncia sulle spese del subprocedimento.
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