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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14284/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha reputato inammissibili o infondate tutte le censure, confermando la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato l'ordine di ripristino della copertura come bene condominiale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento che la copertura di un fabbricato, sul quale insistevano le unità immobiliari delle parti, avesse natura condominiale, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno. Il convenuto si era opposto e aveva formulato domanda riconvenzionale di risarcimento per asserito danno da lite temeraria o comunque derivante dall'iniziativa giudiziaria. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ordinando il ripristino della copertura e rigettando le domande risarcitorie; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 132, 118 disp. att., 352 c.p.c. e 111 Cost. per asserita contraddittorietà tra l'ordinanza di inibitoria resa in appello e la successiva decisione di merito; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 2051 c.c., 324 e 115 c.p.c. e vizio motivazionale per mancato riconoscimento del giudicato esterno sulla proprietà della copertura derivante da una precedente sentenza; 3) censura alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove; 4) vizio di ultrapetizione per avere ordinato il ripristino anche con riferimento a una particella asseritamente non compresa nella domanda; 5) mancata considerazione del miglioramento conseguente alla trasformazione del tetto da falde a lastrico di copertura. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione, perché formulate in termini non più consentiti e comunque precluse dalla doppia conforme; ha ritenuto infondata la doglianza sulla pretesa contraddizione tra fase cautelare e fase decisoria, poiché l'inibitoria ha natura sommaria e autonoma rispetto alla decisione finale; ha dichiarato inammissibile la censura sul giudicato esterno perché non colpiva la ratio decisiva del mancato deposito della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato e, comunque, perché la responsabilità ex art. 2051 c.c. non implica necessariamente un accertamento di proprietà esclusiva; ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione e ha ribadito che le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio sono estranee al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sulla motivazione sono state ritenute non ammissibili nella parte in cui denunciavano contraddittorietà, insufficienza e illogicità non più previste dal vigente n. 5 e, in presenza di doppia conforme, è stato escluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la censura di motivazione, ma senza fondamento.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare un vizio della decisione d'appello; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno; la Corte ha escluso che la prova del giudicato fosse stata adeguatamente dedotta e che la precedente sentenza implicasse l'accertamento della proprietà esclusiva.

  • art. 2051 c.c.

    È stato ribadito che la responsabilità del custode può gravare sia sul proprietario sia sul possessore qualificato; pertanto, l'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. non comporta di per sé un accertamento implicito della proprietà esclusiva del bene.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato; la censura è stata giudicata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme ad altre norme processuali per contestare l'accertamento dei fatti; la Corte ha ritenuto le doglianze non ammissibili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le doglianze che censurano contraddittorietà, insufficienza o illogicità della motivazione non sono più proponibili nei limiti previsti dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è ulteriormente precluso.
  • La fase di inibitoria dell'esecuzione della sentenza impugnata ha natura sommaria e autonoma: il suo esito favorevole non pregiudica la successiva decisione di merito sull'appello e non determina alcuna contraddizione logica se il gravame venga poi respinto.
  • Per fondare un giudicato esterno occorre allegare e dimostrare adeguatamente la precedente decisione munita di attestazione del suo passaggio in giudicato; in cassazione non è possibile supplire a tale carenza probatoria se il giudicato si assume già formato al momento della sentenza impugnata.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. può gravare sul proprietario o sul possessore qualificato del bene e non implica, di per sé sola, un accertamento della proprietà esclusiva del bene stesso.
  • Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: la scelta delle fonti probatorie ritenute decisive e la loro valutazione sono riservate al giudice di merito, purché la motivazione dia conto delle ragioni della decisione.
  • Il vizio di ultrapetizione richiede che la decisione abbia effettivamente pronunciato su un bene della vita o su un oggetto non compreso nella domanda; la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio della sentenza che ha ritenuto la domanda corrispondente all'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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