Sentenza del 24/09/2015 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE ATTI IMPOSITIVI - Divieto di utilizzo di corrieri privati - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la notificazione dell'avviso di accertamento è stata considerata inesistente, poiché effettuata tramite corriere privato invece che attraverso il servizio postale nazionale. Di conseguenza, l'atto non può produrre validamente gli effetti propri della notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che l'atto fosse stato trasmesso tramite un corriere privato anziché mediante il Servizio Postale nazionale. La modalità utilizzata è stata ritenuta irrituale e non idonea a integrare una notificazione valida di un atto impositivo.
Massime di principio
- Gli atti impositivi devono essere notificati secondo le forme previste dalla legge; il ricorso a un corriere privato, quando non espressamente ammesso, non equivale alla notificazione tramite il Servizio Postale nazionale.
- Una modalità di consegna del tutto irrituale può determinare l'inesistenza della notificazione, impedendo all'atto di produrre validamente i suoi effetti.
- In caso di contestazione, occorre verificare non solo l'effettiva ricezione dell'atto, ma anche la legittimità del soggetto e della procedura utilizzati per la notificazione.
- La decisione riguarda specificamente la notificazione dell'avviso di accertamento e non implica necessariamente che ogni comunicazione amministrativa inviata tramite corriere privato sia invalida: è necessario verificare la disciplina applicabile al singolo atto.
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