Sentenza n. 4108/2026 - Napoli, Sezione 8
1) per l’Accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ischia sulla diffida inoltrata dalla SIA srl in data 22.11.2023, per la retrocessione totale e/o parziale del fondo espropriato con Decreto sindacale prot.n. 562 del 24.07.1984; 2) per l’accertamento dell''obbligo dell''Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla predetta istanza e la conseguente condanna della stessa a provvedere nel termine di 30 giorni alle menzionate istanze. 3) per il risarcimento dei danni subiti, previo Accertamento Tecnico Preventivo: della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per mancata realizzazione dell''opera di pubblica utilità di cui al Decreto di Esproprio prot. n. 562 del 24.07.1984 e conseguente restituzione alla SIA srl del bene espropriato e risarcimento del danno; della declaratoria del procedimento espropriativo per decorrenza dei termini; dell''occupazione sine titulo da parte del Comune di Ischia sui terreni di proprietà della SIA srl siti nell''Isola di Ischia, alla Via Edgardo Cortese, censiti al foglio n. 8, particella n.40-494, estesi per complessivi 11842 mq, e interessati dalla procedura espropriativa; dell''inefficacia e/o illegittimità della Delibera di G.C.: n. 65 del 9.03.1984, avente ad oggetto la ratifica della Delibera n. 102 del 27.01.1983 “ampliamento del Parco Pubblico nella pineta SIA in via E. Cortese”; del diritto della Società ricorrente alla restituzione delle aree oggetto di causa, previa rimessione in pristino, ovvero, al ristoro del danno patrimoniale, previa adozione di formale atto di acquisizione, limitatamente alle aree ancora oggetto; dell''illegittimità e conseguente declaratoria di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti e comunque lesivi dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Ischia sulla diffida volta a ottenere la retrocessione totale o parziale dei beni espropriati e la delimitazione della porzione non espropriata, nonché le connesse domande restitutorie e risarcitorie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un fondo di complessivi 11.842 mq., deduceva che il Comune aveva espropriato 6.563 mq. con decreto sindacale del 24 luglio 1984 per la realizzazione di un parco pubblico, ma che l'opera non sarebbe stata completata e che l'area sarebbe rimasta in stato di abbandono. Contestava inoltre la mancata trascrizione e voltura dell'esproprio, l'assenza di delimitazione dei confini e l'occupazione della restante porzione di 5.279 mq., mai formalmente espropriata. Dopo la diffida del 22 novembre 2023, rimasta senza riscontro, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine al Comune di provvedere, la retrocessione totale o parziale dei beni espropriati, la restituzione delle aree, il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e, in alternativa, l'attivazione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Comune eccepiva l'inammissibilità della domanda sul silenzio, il difetto di giurisdizione sulla retrocessione totale e sulle occupazioni estranee alla procedura espropriativa, l'infondatezza delle domande per l'avvenuta realizzazione dell'opera, la mancanza dei presupposti per la retrocessione parziale, l'intervenuta usucapione della porzione non espropriata e la prescrizione dei danni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla retrocessione totale, ha ritenuto che la procedura espropriativa si fosse regolarmente conclusa con il decreto di esproprio e che la controversia riguardasse, invece, la mancata realizzazione dell'opera nei termini. La relativa pretesa integra un diritto soggettivo alla retrocessione ex art. 46 d.P.R. 327/2001 e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; la causa può essere riproposta davanti a tale giudice ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. La domanda di retrocessione parziale è stata dichiarata inammissibile perché presuppone una formale determinazione amministrativa di inservibilità dei beni, della quale non era stata provata l'adozione; prima di tale determinazione il privato vanta un interesse legittimo e non un diritto alla restituzione. Anche le domande relative alla porzione di 5.279 mq. non espropriata sono state ritenute estranee alla procedura ablativa e riconducibili a un mero illecito privatistico, non collegato all'esercizio di poteri amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Per la stessa ragione il TAR ha escluso la propria cognizione sull'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dal Comune. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 46 d.P.R. 327/2001
Se i lavori, entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stata eseguita la espropriazione, non sono stati iniziati, oppure se, entro il medesimo termine, l'opera non è stata realizzata, ovvero se risulta anche da epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere la restituzione dei beni espropriati e il pagamento di una somma a titolo di indennità.
La retrocessione totale per mancata realizzazione dell'opera dà luogo a un diritto soggettivo dell'espropriato, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
art. 47 d.P.R. 327/2001
Ove l'opera pubblica o di pubblica utilità sia stata realizzata, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene che non sia stata utilizzata.
La retrocessione parziale presuppone la realizzazione dell'opera e una previa determinazione dell'amministrazione espropriante sull'inservibilità della parte non utilizzata.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa ricomprende le occupazioni e trasformazioni immobiliari collegate, anche mediatamente, all'esercizio di una pubblica funzione, ma non le occupazioni di aree estranee alla dichiarazione di pubblica utilità, riconducibili a meri comportamenti di fatto.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La richiesta di acquisizione sanante non radica la giurisdizione amministrativa quando l'occupazione della porzione immobiliare sia del tutto estranea alla procedura ablativa e non collegata all'esercizio di poteri amministrativi.
art. 23, comma 4, d.P.R. 327/2001
La ricorrente aveva invocato la violazione degli obblighi di trascrizione e voltura del decreto di esproprio; tale questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione sulle domande proposte.
art. 8 c.p.a.
Il potere del giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti opera, secondo la sentenza, nelle sole ipotesi di giurisdizione amministrativa di legittimità e non consente di decidere l'eccezione di usucapione nell'ambito della controversia devoluta al giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel termine e secondo le modalità previste dalla disposizione.
Massime di principio
- La domanda di retrocessione totale prevista dall'art. 46 d.P.R. 327/2001, fondata sulla mancata realizzazione dell'opera pubblica dopo la conclusione della procedura espropriativa con decreto di esproprio, tutela un diritto soggettivo alla restituzione e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La retrocessione parziale ex art. 47 d.P.R. 327/2001 presuppone una previa formale determinazione dell'amministrazione espropriante che dichiari l'inservibilità della parte del bene non utilizzata; in mancanza di tale determinazione la domanda di restituzione è inammissibile.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva sulle controversie espropriative richiede un collegamento, anche mediato, tra l'occupazione o trasformazione del bene e l'esercizio di una pubblica funzione. L'occupazione di aree mai comprese nella dichiarazione di pubblica utilità o nel decreto di esproprio costituisce mero comportamento illecito privatistico e spetta alla giurisdizione ordinaria.
- La controversia sul silenzio dell'amministrazione non può essere utilizzata per ottenere, in via sostanziale, la restituzione di beni e il risarcimento dei danni quando la pretesa dedotta appartenga alla giurisdizione ordinaria o presupponga l'esercizio di un potere amministrativo non ancora concretamente esercitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →