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Sentenza

Sentenza n. 1020/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione n. -OMISSIS- del 29.8.2025; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.

Giustizia amministrativa202501372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta provvisorio richiesto dal datore di lavoro, era stato assunto dal 2 settembre 2024. Dopo la cessazione dell’attività del datore e del rapporto di lavoro, comunicata il 7 agosto 2025, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura aveva respinto la domanda perché il nulla osta all’ingresso era stato revocato in precedenza a causa della mancata presentazione, da parte del datore, dell’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. n. 73/2022. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per la mancata previa notificazione della revoca del nulla osta e per la violazione della disciplina sui presupposti del permesso per attesa occupazione in caso di cessazione del rapporto per causa non imputabile al lavoratore. Nel corso del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha riesaminato la domanda, notificando dapprima il preavviso di rigetto e adottando poi un nuovo provvedimento negativo il 12 febbraio 2026. Il ricorrente non ha impugnato né la revoca del nulla osta né il nuovo diniego conclusivo del riesame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento del 12 febbraio 2026, adottato all’esito di una nuova istruttoria e non impugnato, ha autonomamente confermato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno; pertanto, anche l’eventuale annullamento dell’originario diniego non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Il Collegio ha qualificato tale ragione come decisiva. Ad abundantiam, ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per mancata impugnazione della revoca del nulla osta, conosciuta dal ricorrente nel corso del giudizio. La revoca, anteriore alla stipula del contratto di lavoro, aveva infatti impedito l’instaurazione di un rapporto lavorativo correttamente instaurato, presupposto per l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998. La mancata notificazione originaria della revoca non esonerava il ricorrente dall’onere di impugnarla una volta acquisita la conoscenza della sua esistenza e della sua portata lesiva. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    "consente il rilascio del permesso di soggiorno in caso di cessazione del rapporto lavorativo per fatto non imputabile al lavoratore"

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che il rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato; tale presupposto manca quando il nulla osta all’ingresso sia stato revocato prima della stipula del contratto di lavoro.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    La mancata presentazione da parte del datore di lavoro dell’asseverazione prevista dalla disposizione ha costituito il presupposto della revoca del nulla osta e del diniego del permesso di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro un diniego amministrativo, l’amministrazione adotta all’esito del riesame un nuovo provvedimento autonomamente negativo, la mancata impugnazione di quest’ultimo determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario, perché l’eventuale annullamento del primo diniego non procurerebbe un vantaggio concreto e attuale.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone la previa instaurazione corretta del rapporto di lavoro; tale presupposto non ricorre se il nulla osta all’ingresso è stato revocato prima della stipula del contratto di lavoro.
  • La mancata notificazione dell’atto presupposto lesivo non impedisce la declaratoria di inammissibilità per omessa impugnazione quando il destinatario ne abbia acquisito conoscenza nel corso del giudizio e non lo abbia tempestivamente contestato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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