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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34491/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela dopo che la riforma (d.lgs. n.150/2022) aveva reso il reato di furto procedibile a querela. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la contestazione in dibattimento, operata dal Pubblico ministero, dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., che avrebbe invece mantenuto la procedibilità d'ufficio. Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 516 e 517 c.p.p. (e in generale dell'esclusiva competenza del P.M. a contestare in dibattimento) perché il giudice non poteva sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione suppletiva e dichiarare l'improcedibilità senza valutare la contestazione operata dal P.M.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, posto che la riforma è entrata in vigore il 30/12/2022 e non si è svolta alcuna attività processuale tra tale data e la data di maturazione dell'improcedibilità, il Pubblico ministero ha potuto legittimamente effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante nella prima udienza utile ai sensi dell'art. 517 c.p.p. Il Tribunale aveva errato nel dichiarare l'improcedibilità senza valutare la contestazione suppletiva; tale decisione è viziata da nullità assoluta (violazione del contraddittorio). Pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania perché quest'ultimo, dando rilievo alla contestazione suppletiva del P.M., verifichi la sussistenza dell'aggravante e stabilisca il corretto regime di procedibilità del reato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che disciplina il proscioglimento per carenza di condizioni di procedibilità; nel caso pratico applicata dal Tribunale per dichiarare non doversi procedere in mancanza della querela.

  • art. 624 c.p.

    Definizione del reato di furto; il fatto imputato era un furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore.

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Aggravante che opera quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio; la sua contestazione rende il furto procedibile d'ufficio e perciò è centrale per il regime di procedibilità.

  • art. 2, d.lgs. n.150/2022 (modifica art. 624 c.p.)

    Riforma che ha modificato la procedibilità del delitto di furto rendendo il reato (in certe ipotesi) procedibile a querela, salvo specifiche eccezioni (tra cui l'art.625, n.7). La Corte ha ritenuto applicabile la norma più favorevole all'imputato ma ha anche richiamato le eccezioni che mantengono la procedibilità d'ufficio.

  • art. 124 c.p.p.

    Stabilisce il termine per la presentazione della querela (tre mesi dalla notizia del fatto); il Tribunale aveva rilevato l'assenza di querela entro i termini.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento reati connessi o circostanze aggravanti emergenti dagli atti del dibattimento; la Corte ha affermato che tale potere va valutato dal giudice e non può essere neutralizzato con una pronuncia di improcedibilità senza aver preso in considerazione la contestazione suppletiva.

  • art. 516 c.p.p.

    Disciplina le modifiche dell'imputazione e l'ammissibilità delle contestazioni; il ricorrente ha denunciato la violazione di questa norma laddove il giudice ha sindacato la tardività della contestazione del P.M.

  • art. 85 del decreto n.150/2022

    Riferimento normativo citato dal Tribunale riguardo al termine per adeguamento alle nuove regole; la Corte ha osservato che non vi è stata attività processuale nel periodo utile che potesse consentire al P.M. di anticipare la contestazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto per violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b).

  • art. 569, comma 4 c.p.p.

    Norma che autorizza l'annullamento con rinvio; utilizzata dalla Corte per rimandare il giudizio al Tribunale per la verifica dell'aggravante.

Massime di principio

  • Se una riforma normativa modifica il regime di procedibilità di un reato intervenendo nel corso del processo, il Pubblico ministero può e deve adeguare l'imputazione anche mediante contestazione suppletiva in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p.; il giudice non può dichiarare l'improcedibilità senza valutare tale contestazione.
  • La contestazione suppletiva di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio deve essere presa in considerazione dal giudice e, se necessario, valutata nella sua plausibilità e con le sopravvenienze istruttorie acquisite; il mancato esame integrale può determinare la nullità assoluta della pronuncia di proscioglimento.
  • Quando non vi è stata attività processuale nel periodo di transizione introdotto dalla riforma, il P.M. non può essere penalizzato per non aver effettuato prima la nuova contestazione; la tempestività va valutata rispetto alla prima udienza utile.
  • In casi simili, la difesa deve sollecitare che il giudice valuti l'efficacia e la prova dell'aggravante contestata in dibattimento; il Tribunale, invece di limitarsi a questioni formali di procedibilità, deve esaminare l'effettiva sussistenza della circostanza che muta il regime di procedibilità.
  • La pronuncia della Corte ricorda la prevalenza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: il P.M. ha il dovere di esercitare l'azione e di adeguare l'imputazione alle modifiche normative intervenute, e il giudice deve consentire il relativo contraddittorio.

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