Sentenza n. 2214/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 737/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 3.873,12, oltre interessi, a titolo di indennità per ferie non godute. È stata inoltre chiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto specifiche ragioni ostative all’adempimento. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, che il passaggio in giudicato era stato attestato il 7 novembre 2025 e che erano stati rispettati sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, sia gli adempimenti di notificazione e deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, accertando l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento alla ricorrente della somma di euro 3.873,12, oltre agli interessi liquidati nel titolo esecutivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento. Ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere, su istanza della parte interessata e decorso il termine assegnato, agli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti da un titolo giudiziale non eseguito dall’Amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
L’ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione relativa all’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, fondata sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, commi 777 e 781, l. 208/2015
Sono richiamati in relazione alla disciplina della nomina e dell’operatività del commissario ad acta e della penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, incluso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- Quando l’Amministrazione non esegue una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’accreditamento della somma entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, gli adempimenti non presentano particolare complessità e la penalità non determina un effetto manifestamente iniquo.
- In caso di ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale adempimento.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può essere incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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