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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento con il quale il Sig. -OMISSIS- in data 24.10.2022, è stato dichiarato “NON IDONEO” al servizio di polizia per non aver superato la 2° prova di efficienza fisica concernente il salto in alto (donne mt. 1, uomini mt. 1,20), recante la seguente motivazione “il candidato non ha superato la SECONDA prova in quanto HA FALLITO LA PROVA FACENDO CADERE L'ASTA NEI TRE TENTATIVI PREVISTI DAL BANDO CONCORSUALE” ed espresso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, dei candidati alla procedura assunzionale ai sensi dell'art. 16-quater del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.01.2020, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31.01.2020; - della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; - di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione nominata con Decreto del 19 agosto 2022, per l'accertamento dell'efficienza fisica dei candidati al concorso pubblico per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato e precisamente delle rilevazioni effettuate dalla Commissione in occasione della prova del salto in alto che hanno successivamente portato alla non idoneità del Sig. -OMISSIS-; - del Verbale delle operazioni giornaliere redatto dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica in data 24.10.2022; - del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del Sig. -OMISSIS- ai fini della presente procedura; E PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ed il rifacimento della 2° prova di efficienza fisica, all'uopo incaricando la Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, e in caso di idoneità l'ammissione, se del caso con riserva, del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale e, qualora risultato idoneo, il suo inserimento nella relativa graduatoria nonché ammissione a partecipare al relativo corso di formazione; NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO in capo al Sig. -OMISSIS- del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso allo svolgimento della 3° prova di efficienza fisica ed all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria, anche predisponendo apposita sessione straordinaria; E LA CONDANNA EX ART.30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202215213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova di salto in alto e conseguente esclusione dalla procedura di assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato alla procedura assunzionale per allievi agenti della Polizia di Stato, ha impugnato il giudizio del 24 ottobre 2022 con cui la Commissione lo ha dichiarato non idoneo per avere fallito, nei tre tentativi previsti, la prova di salto in alto. Ha dedotto di avere subito un infortunio pochi giorni prima delle prove, per il quale aveva già ottenuto un differimento, e di non essersi ancora completamente ristabilito alla data della nuova convocazione. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto concedere un ulteriore rinvio, poiché l'esito negativo sarebbe dipeso dalle conseguenze dell'infortunio già rappresentate dopo la prova di corsa. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame e la ripetizione della prova, l'ammissione alle successive fasi selettive e alla graduatoria, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse provata una condizione di oggettiva impossibilità temporanea a sostenere le prove alla data del 24 ottobre 2022. Il candidato aveva già beneficiato di un differimento di diversi giorni, sulla base delle indicazioni sanitarie, e il tempo trascorso aveva consentito il recupero della condizione fisica. Inoltre, il superamento della prova di corsa con il tempo di 3'49'', migliore del limite di 3'55'', costituiva un elemento obiettivo incompatibile con l'assunto di una persistente incapacità fisica ad affrontare le prove successive. Mancava, infine, una prova oggettiva che l'infortunio impedisse realmente lo svolgimento del salto in alto. La giurisprudenza favorevole alla ripetizione delle prove in caso di infortunio riguarda situazioni eccezionali di comprovata impossibilità temporanea e non mere allegazioni soggettive. La Commissione ha quindi correttamente applicato la lex specialis, che non impone ulteriori rinvii quando il candidato sia concretamente in grado di partecipare alle prove. Il mancato superamento del salto in alto è stato ricondotto alla normale alea concorsuale e non a una condizione di inidoneità fisica invalidante. Respinte anche le pretese di ammissione alle successive fasi e di risarcimento. Spese compensate per la natura della controversia e il contenuto delle difese.

Norme richiamate

  • art. 16-quater d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla l. 29 giugno 2022, n. 79

    Costituisce la base normativa della procedura assunzionale per allievi agenti della Polizia di Stato cui il ricorrente partecipava.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per perdita di chance; la domanda risarcitoria è stata respinta insieme al ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, nel testo vigente, per la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.

Massime di principio

  • La ripetizione o il differimento di una prova concorsuale di efficienza fisica può essere imposto solo in presenza di una situazione eccezionale e di una comprovata impossibilità temporanea a sostenere la prova; non sono sufficienti allegazioni soggettive o la mera deduzione di un precedente infortunio.
  • Quando il candidato abbia già ottenuto un differimento conforme alle indicazioni sanitarie e abbia successivamente superato una prova fisica significativa, tali elementi possono costituire indizi seri e precisi dell'avvenuto recupero e della capacità di partecipare alle prove successive in condizioni paritarie.
  • Il mancato superamento di una prova concorsuale di efficienza fisica, in assenza della prova oggettiva che esso sia stato determinato da una persistente impossibilità fisica, rientra nella normale alea concorsuale e non impone alla Commissione un ulteriore rinvio.
  • La lex specialis può escludere ulteriori rinvii quando il candidato sia concretamente in grado di sostenere le prove; in tal caso la Commissione può dichiarare la non idoneità per il mancato raggiungimento della prestazione richiesta senza dover disporre una nuova sessione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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