Cassazione Civile, Sentenza n. 8089/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato con più motivi: 1) contestazione della produzione di documenti in appello e presunta violazione degli artt. 32 e 58 del d.lgs. 546/1992; 2) eccezione di prescrizione del credito che il giudice regionale avrebbe omesso di decidere; 3) illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancato preventivo avviso/contraddittorio, in violazione dell'art. 77 DPR 602/1973 (richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone la comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria). Inoltre sono indicate questioni connesse alla successione di Equitalia Sud nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla legittimazione processuale del procuratore costituito prima della successione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo: ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa all'iscrizione ipotecaria, e ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite per la reciproca soccombenza relativa alla prescrizione e per l'intervento delle pronunce delle Sezioni Unite. Il ricorso è parzialmente accolto.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 e art. 32
art. 58, comma 2; art. 32, comma 1
L'art. 58 ammette la produzione di nuovi documenti in appello senza i limiti dell'art. 345 c.p.c.; tali documenti devono essere prodotti entro il termine perentorio previsto dall'art. 32 (fino a venti giorni liberi prima dell'udienza) con le formalità di cui all'art. 24.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla preventiva comunicazione al contribuente (attivazione del contraddittorio endoprocedimentale); la mancata comunicazione determina la nullità dell'iscrizione, pur mantenendo efficacia fino a che il giudice non ordini la cancellazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
Il giudice d'appello aveva ritenuto che tale disposizione rilevasse solo per l'espropriazione immobiliare; la Corte di legittimità, richiamando Sezioni Unite e successiva giurisprudenza, chiarisce che il dovere di comunicazione e contraddittorio si estende alla materia dell'iscrizione ipotecaria.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u-bis (conv. legge 12 luglio 2011, n. 106)
art. 7, comma 2, lett. u-bis
La norma ha valenza interpretativa formale: esplicita il principio del dovere di tutela del diritto di difesa mediante contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione di provvedimenti lesivi come l'iscrizione ipotecaria.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 (conv. legge 1 dicembre 2016, n. 225)
Prevede la cessazione di Equitalia Sud e la successione universale nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; tuttavia per effetto del principio della perpetuatio dell'ufficio difensivo (art. 85 c.p.c.) il procuratore nominato prima della successione mantiene lo ius postulandi fino alla sua sostituzione.
Codice di procedura civile, art. 85
Principio della perpetuatio officii: l'estinzione della parte sostituita non priva il procuratore già costituito dello ius postulandi sino alla sua sostituzione.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19667/19668
SS.UU. 18/09/2014, n. 19667 e n. 19668
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, anche anteriormente alla riforma del 2011, l'amministrazione doveva comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere ipoteca concedendo un termine (coerentemente 30 giorni) per osservazioni o pagamento; la mancata comunicazione rende l'iscrizione ipotecaria nulla, pur conservando efficacia sino a cancellazione giudiziale.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria da parte dell'amministrazione tributaria richiede la preventiva comunicazione al contribuente e l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; la mancata comunicazione rende l'iscrizione impugnabile e, secondo la giurisprudenza, nulla salvo l'efficacia provvisoria fino a cancellazione giudiziale.
- In materia tributaria l'appello consente la produzione di nuovi documenti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992: tali documenti vanno prodotti entro il termine perentorio di cui all'art. 32 (venti giorni liberi prima dell'udienza) e rispettando le formalità previste.
- L'estinzione del concessionario della riscossione (es. Equitalia) e la sua successione nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non eliminano automaticamente la legittimazione del procuratore costituito prima della successione; il difensore conserva lo ius postulandi fino alla sua sostituzione.
- Se atti impositivi o di riscossione sono divenuti 'definitivi' per mancata impugnazione, alcune eccezioni come la prescrizione possono risultare assorbite o superflue rispetto all'accertamento della validità formale degli atti.
- La nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del contraddittorio non determina automaticamente la cancellazione: l'ipoteca conserva efficacia finché un giudice non ne accerti l'illegittimità e ordini la cancellazione; pertanto è necessario promuovere il relativo giudizio per ottenere l'effetto reale.
- In caso di soccombenza reciproca o di sopravvenute pronunce che incidono sull'esito del giudizio, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8046/2023 del 21/03/2023
- Sentenza civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8047/2023 del 21/03/2023
- Sentenza civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8058/2023 del 21/03/2023
- Sentenza civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8073/2023 del 21/03/2023
- Sentenza civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8080/2023 del 21/03/2023
- Sentenza civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8087/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →